1) di fissare per l’anno 2011 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30.12.1992 n° 504, e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
- 4,7‰ (quattro virgola sette per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze, a valere solo per le categorie A1, A8 ed A9;
- 4,7‰ (quattro virgola sette per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ivi residenti;
- 4,7‰ (quattro virgola sette per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze, posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;
- 5,7‰ (cinque virgola sette per mille) aree edificabili;
- 5,7‰ (cinque virgola sette per mille) tutti i restanti fabbricati (aliquota ordinaria);
2) di fissare per l’anno 2011 la somma di Euro 104,00 quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del D.Lgs. n° 504/92; tale detrazione non trova applicazione per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta;
3) di determinare l’importo minimo dei versamenti, relativamente all’imposta in oggetto, pari alla somma di Euro 4,00;