1) di fissare per l’anno 2008 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30.12.1992 n° 504, e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
- 4,7‰ (quattro virgola sette per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, e loro pertinenze (C2 – C6 – C7);
- 4,7‰ (quattro virgola sette per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ivi residenti (residenza anagrafica);
- 5,7‰ (cinque virgola sette per mille) aree edificabili;
- 5,7‰ (cinque virgola sette per mille) tutti i restanti fabbricati (aliquota ordinaria);
2) di fissare per l’anno 2008 la somma di Euro 104,00 quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del D.Lgs. n° 504/92; tale detrazione non trova applicazione per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta;
3) di fissare per l’anno 2008 la somma di Euro 258,00 quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo anziano o disabile ricoverato in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, anche ivi residenti, a condizione che l’abitazione non risulti locata – le detrazioni citate non sono cumulabili;
4) di determinare l’importo minimo dei versamenti, relativamente all’imposta in oggetto, pari alla somma di Euro 4,00;