LA GIUNTA COMUNALE
(Omissis)
DELIBERA
1) Di determinare, per quanto in premessa esposto, l’aliquota ICI per l’anno 2005 nella misura di:
a) 4,7 (quattro virgola sette) per mille l’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazioni e relative pertinenze (C2- depositi, cantine e similari; C6 – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse; C7 – tettoie chiuse o aperte, soffitte o simili );
b) 5,7 ( cinque virgola sette) per mille l’aliquota ordinaria per i restanti immobili;
2) Di approvare l’applicazione della detrazione di € 103,29 all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3) Di elevare ad € 250,00 la detrazione di cui sopra a favore di:
- persone ricoverate in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari anche ivi residenti a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone;
- contribuenti disabili, qui residenti, con invalidità civile non inferiore al 75% o affetti di handicap (ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, risultante da certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo).
Le detrazioni sopra citate non sono cumulabili tra loro.