LA GIUNTA COMUNALE

 

(Omissis)

 

DELIBERA

 

 

1)   Di determinare, per quanto in premessa esposto, l’aliquota ICI per l’anno 2005 nella misura di:

a) 4,7 (quattro virgola sette) per mille l’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazioni e relative pertinenze (C2- depositi, cantine e similari; C6 – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse; C7 – tettoie chiuse o aperte, soffitte o simili );

b) 5,7 ( cinque virgola sette) per mille l’aliquota ordinaria per i restanti immobili;

2)   Di approvare l’applicazione della detrazione di  € 103,29 all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3)   Di elevare ad € 250,00 la detrazione di cui sopra a favore di:

- persone ricoverate in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari  anche ivi residenti  a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone;

- contribuenti disabili, qui residenti, con invalidità civile non inferiore al 75%  o affetti di  handicap (ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, risultante da certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo).

 

       Le detrazioni  sopra citate  non sono cumulabili tra loro.