PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
1) di fissare per l’anno 2010 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30.12.1992 n° 504, e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
- 5,00‰ (cinque per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze;
- 5,00‰ (cinque per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ivi residenti;
- 5,00‰ (cinque per mille) aree fabbricabili;
- 5,00‰ (cinque per mille) tutti i restanti fabbricati (aliquota ordinaria);
- 0,50‰ (zero virgola cinque per mille) rustici ed edifici del territorio non urbano di fondovalle definiti e normati dal P.R.G.C. vigente, a basso grado di trasformabilità (articolo 3 del Regolamento Comunale).
2) di fissare per l’anno 2010 la somma di Euro 155,00 quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del D.Lgs. n° 504/92;
3) di determinare l’importo minimo dei versamenti, relativamente all’imposta in oggetto, pari alla somma di Euro 4,00;
4) di pubblicare per estratto la presente delibera nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs 446/97.