Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia: "Riordino degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23.10.1992 n. 421";
Visto in particolare il Titolo I del Decreto Legislativo, relativo all'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili avente decorrenza del 1993;
Rilevato che ai sensi dell'art. 6 del suddetto Decreto Lgs.n. 504/92 come sostituito dall'art. 3, della legge 23.12.1996 n. 662/96, l'aliquota per la determinazione dell'imposta sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille, da applicarsi alla base imponibile;
Vista la nota n. 21519/5.13 del 28.12.2006 della Direzione Centrale per le relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie Locali di Udine con cui viene comunicato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2007 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è fissato nella data del 20 febbraio 2007 ;
Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili adottato con deliberazione consiliare n. 65 del 31.10.1998 sensi dell'art. 52 e 59 del D.Lgs.n. 446/1997
Ravvisata inoltre la possibilità di mantenere una detrazione di euro 155,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Considerata la situazione economica locale, il grado di imposizione fiscale gravante a livello generale sui contribuenti, nonchè le diverse tipologie di immobili presenti nel territorio comunale e la loro specifica destinazione;
Valutate inoltre le esigenze finanziarie del bilancio comunale, il programma d'investimenti da attuare per lo sviluppo del paese e le sempre crescenti istanze di miglioramento dei servizi nell'ambito territoriale;
Vista la deliberazione giuntale n. 39 del 02.02.2006;
Rilevato che ai sensi della Legge 27.12.2006, n. 296 art. 1, c. 156, (Finanziaria 2007) la competenza spetta al Consiglio Comunale;
Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2007 quanto deliberato con l’atto sopra citato;
Visto il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 ed acquisiti ai sensi dell'art. 49, i prescritti pareri, favorevoli, del responsabile del servizio competente;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 42 comma 2° lettera f) del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 ( Chinese Emo e Tonello Vittorio ), espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di confermare per l'anno 2007 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il Decreto Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nelle seguenti misure :
a) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, per le aree fabbricabili, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e in generale tutti gli immobili e le diverse fattispecie menzionati nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento non compresi al seguente punto b);
b) aliquota dello 0,5 per mille per i rustici ed edifici del territorio non urbano del fondovalle come definiti e normati dal Piano Regolatore Generale Comunale approvato, a basso grado di trasformabilità ( art. 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili);
2) di confermare in euro 155,00 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3) Di stabilire che per l'applicazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli immobili vale l'aliquota ordinaria del 5 per mille per le casistiche non espressamente disciplinate e per le quali non è stata deliberata appositamente un'aliquota e che per l'applicazione delle aliquote dell'imposta Comunale sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e riduzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.
Successivamente con la seguente separata votazione, favorevoli n. 9, astenuti n. 2 ( Chinese Emo e Tonello Vittorio ), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.