VISTO
che, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 504/92, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L. fianziaria 2007), l’aliquota I.C.I. è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;PREMESSO altresì che lo stesso art. 6 D. Lgs. 504/92 dispone che l’aliquota possa essere diversificata entro il limite minimo, non inferiore al 4 per mille, e quello massimo, non superiore al 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o alloggi non locati;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 169 L. 296/2006 (L. finanziaria 2007), gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14 gennaio 2000 di approvazione delle aliquote ICI per l’anno 2000, con la quale è stata fissata una seconda aliquota maggiorata per i fabbricati sfitti;
RAVVISATA l’opportunità di mantenere le misure di sostegno al mercato delle locazioni tendenti ad incentivare la cessione in affitto delle unità abitative diverse dalle abitazioni principali, nonché degli immobili da adibire ad attività economiche;
RITENUTO pertanto opportuno confermare la seconda aliquota maggiorata per le abitazioni sfitte e per gli immobili sfitti destinati ad attività economiche;
RITENUTO altresì di riconfermare la detrazione prevista dall’art. 8 del D. Lgs. 504/1992, così come modificato dall’art. 3 comma 55 della L. 662/96, nell’importo già in vigore nell’anno precedente e cioè pari a € 103,29=;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003 per permettere il rapido svolgimento dei conseguenti adempimenti;
VISTI i pareri di seguito riportati;
DELIBERA