Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2010, ha determinato per l’anno 2010 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
Abitazione principale e relative pertinenze NON ESENTI |
4,8 per mille |
Abitazione assimilata a quella principale e relative pertinenze NON ESENTI |
4,8 per mille |
Unità immobiliari in aggiunta a quella principale e relative pertinenze |
6,5 per mille |
Unità immobiliari ad uso diverso dell’abitazione |
6,5 per mille |
Aree edificabili |
6,5 per mille |
Terreni agricoli |
6,5 per mille |
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze che risultino non locate |
7,0 per mille |
Unità immobiliari inagibili o inabitabili site nel Centro Storico oggetto di interventi di recupero (tre anni dall’inizio dei lavori) |
1,0 per mille |
Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese (tre anni dall’ultimazione dei fabbricati) |
4,0 per mille |
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 53, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126, sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché quelle ad esse assimilate ai sensi del vigente Regolamento Comunale ICI, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come in dettaglio di seguito elencate:
a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo in qualità di proprietario, usufruttuario o titolare di diritto di abitazione;
b) le unità immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) le unità immobiliari regolarmente assegnate dall’ATER (ex Istituto Autonomo Case Popolari – IACP);
d) le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado: genitori - figli, figli - genitori, fratelli -sorelle)
e) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
f) le unità immobiliari detenute da soggetti non residente nel territorio dello Stato, iscritto all’AIRE, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che sia l’unica nel territorio nazionale.
Si considerano parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto (box, accessori, garage, rimesse, ripostigli, cantina, tettoia, posto auto) fino ad un massimo di una unità immobiliare per singola categoria.
Ai sensi della Risoluzione ministeriale n. 1/DF del 4 marzo 2009, le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come dimora abituale non sono considerate fattispecie esenti dall’Imposta ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo NON ESENTI si applica una detrazione d’imposta di € 105,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La detrazione di imposta sopra indicata non si applica per le seguenti fattispecie di abitazione assimilata a quella principale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale ICI:
Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, sono stati determinati in € 60,00 al metro quadrato per tutto il territorio comunale.
L’imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell’enfiteuta, del locatario finanziario, per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.
L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:
E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2010, applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso. I contribuenti residenti all’estero hanno la facoltà di effettuare il versamento in un’unica soluzione alla scadenza del 16 dicembre, aumentato del 3%.
Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è superiore a € 5,00.
Il pagamento può essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità:
Marano Lagunare, 12 marzo 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sonia Domenighini