1) di fissare per l’anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
N.ro |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
Aliquote ‰ |
1 |
Abitazione principale e relative pertinenze |
4,8 |
2 |
Unità immobiliari in aggiunta a quella principale e relative pertinenze |
6,5 |
3 |
Unità immobiliari ad uso diverso dell’abitazione |
6,5 |
4 |
Aree edificabili |
6,5 |
5 |
Terreni agricoli |
6,5 |
6 |
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze che risultino non locate |
7,0 |
7 |
Unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero |
1,0 |
8 |
Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese |
4,0 |
2) di determinare per l’anno 2008, le detrazioni d’imposta, espresse in euro, come segue:
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER, si applica una detrazione d’imposta pari ad € 105,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Inoltre, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Questa ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Tutte le detrazioni di imposta sopra indicate non si applicano per le seguenti fattispecie di abitazione principale, così come elencate nell’art. 5 del Regolamento Comunale ICI:
· abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
· abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (ad es. genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle);