Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 23 febbraio 2007, ha determinato per l'anno 2007  le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto (box, accessori, garage, rimesse, ripostigli, cantina, tettoia, posto auto) fino ad un massimo di una unità immobiliare per singola categoria.

Agli effetti dell'I.C.I. dall'anno 1997 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed  redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER, si applica una detrazione d'imposta di € 105,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa. In caso di proprietà di più immobili adibiti ad abitazione principale la detrazione si applica una sola volta e per l'immobile in cui il proprietario risulta residente.

 

AREE FABBRICABILI

Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, sono stati  determinati in € 60,00 al metro quadro per tutto il territorio comunale.

 

VERSAMENTI DI IMPOSTA

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, per l'anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.
L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno in corso. I contribuenti residenti all'estero hanno la facoltà di effettuare il versamento in un'unica soluzione alla scadenza del 17 dicembre, aumentato del 3%.

 

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato:

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 167, della Legge n. 296/06 relative agli istituti della compensazione e dell'accollo.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 5,00.