Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 23 febbraio 2007, ha determinato per l'anno 2007 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
- 4,8 per mille:
per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo in qualità di proprietario, usufruttuario o titolare di diritto di abitazione;
per le unità immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
per le unità immobiliari regolarmente assegnate dall'ATER (ex Istituto Autonomo Case Popolari - IACP);
per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado: genitori - figli, figli - genitori, fratelli -sorelle)
per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
per le unità immobiliari detenute da soggetti non residente nel territorio dello Stato, iscritto all'AIRE, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che sia l'unica nel territorio nazionale.
Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto (box, accessori, garage, rimesse, ripostigli, cantina, tettoia, posto auto) fino ad un massimo di una unità immobiliare per singola categoria.
- 6,5 per mille:
per le unità immobiliari in aggiunta a quella principale e relative pertinenze
per fabbricati ad uso diverso dall'abitazione
per le aree edificabili
per i terreni agricoli
- 7 per mille:
per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze che risultino non locale (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi (a disposizione)
- 1 per mille:
per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi volti al loro recupero o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori.
- 4 per mille:
per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili; in tal caso l'aliquota ridotta di applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
Agli effetti dell'I.C.I. dall'anno 1997 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed redditi dominicali sono rivalutati del 25%.
Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER, si applica una detrazione d'imposta di € 105,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa. In caso di proprietà di più immobili adibiti ad abitazione principale la detrazione si applica una sola volta e per l'immobile in cui il proprietario risulta residente.
AREE FABBRICABILI
Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, sono stati determinati in € 60,00 al metro quadro per tutto il territorio comunale.
VERSAMENTI DI IMPOSTA
L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, per l'anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.
L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:
- La prima rata entro il 16 giugno 2007, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- La seconda rata entro il 17 dicembre 2007, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno in corso. I contribuenti residenti all'estero hanno la facoltà di effettuare il versamento in un'unica soluzione alla scadenza del 17 dicembre, aumentato del 3%.
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato:
- sul c/c postale n. 24545451 intestato al Comune di Marano Lagunare - Riscossioni I.C.I. (coordinate IBAN per eventuali bonifici : IT - 70 - O - 07601 - 12300 - 000024545451 Swift BIC Code: BPPIITRR)
- presso la Tesoreria Comunale Friulcassa S.p.A. (coordinate IBAN per eventuali bonifici: IT - 83 - X - 06340 - 12315 - 06704600001B Swift BIC Code: IBSPIT2U)
- utilizzando il modello F-24
Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 167, della Legge n. 296/06 relative agli istituti della compensazione e dell'accollo.
Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 5,00.