LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate dall’organo comunale competente con deliberazione adottata antecedentemente o contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento;

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di determinare le aliquote e detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005;

 

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 504/92;

 

PRESO ATTO dei pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

 

CON VOTI unanimi, favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

  1. DI DETERMINARE per l’anno 2005 le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

·         4,8 per mille: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo in qualità di proprietario, usufruttuario o titolare di diritto di abitazione;

a)    per le unità immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b)    per le unità immobiliari regolarmente assegnate dall’ATER (ex Istituto Autonomo Case Popolari – IACP);

c)     per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

d)    per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti ed affini in linea retta e collaterale fino al secondo grado: genitori - figli, figli - genitori, fratelli - sorelle)

e)    per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;

f)      per le unità immobiliari detenute da soggetti non residente nel territorio dello Stato, iscritto all’AIRE, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che sia l’unica nel territorio nazionale.

 

Si considerano parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto (box, accessori, garage, rimesse, ripostigli, cantina, tettoia, posto auto) fino ad un massimo di una unità immobiliare per singola categoria.

 

·         6 per mille:

a)    per le unità immobiliari in aggiunta a quella principale e relative pertinenze

b)    per fabbricati ed immobili ad uso diverso dall’abitazione

c)     per le aree edificabili

d)    per i terreni agricoli

 

·           7 per mille:

a) per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze che risultino non locale (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi (a disposizione).

 

Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER, si applica una detrazione d’imposta di €uro 105,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa. In caso di proprietà di più immobili adibiti ad abitazione principale nell’ambito del Comune di Marano Lagunare, la detrazione si applica una sola volta e solo per l’immobile in cui il proprietario risulta residente.

 

 

  1. DI DETERMINARE, inoltre, le seguenti aliquote agevolate:

 

a)     per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi volti al loro recupero, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti; l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori.

 

a) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili; in tal caso l’aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.