DELIBERAZIONE DI G.C. N. 202 DEL 28.12.2004

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

PREMESSO che  l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e succ. mod. ed int., ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno successivo è fissato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2005, in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;

 

RAVVISATA pertanto la necessità di fissare, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I.;

 

VISTO il Capo I^ del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l'applicazione;

 

ATTESO  che l'aliquota deve essere  deliberata  in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al sette per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

 

VISTO l’art. 3, 53^ comma, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni che ha sostituito l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 504/1992, stabilendo, tra l’altro, la possibilità di differenziare l’aliquota dell’imposta in esame, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, o di alloggi non locati;

 

DATO ATTO che negli anni precedenti si è stabilita nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta in parola;

 

VISTA, da ultimo, la deliberazione G.C. n. 198 del 10.12.2003, esecutiva a norma di legge, con la quale si sono confermate nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta in parola, per l'anno 2004 e la detrazione per l’abitazione principale a EURO 129,11.-;

 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota del 5,5 per mille;

 

VISTO l’art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, il quale prevede che la detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere elevata fino ad € 258,23.-, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

RITENUTO opportuno modificare da € 129,11.- ad € 180,00.- la detrazione per l’abitazione principale, ed equiparazioni all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 del Vigente Regolamento Comunale sull’I.C.I., del soggetto passivo, al fine di alleggerire la pressione fiscale, contemperando tale finalità con le esigenze di bilancio;

 

PRECISATO che l’ICI rappresenta l’entrata tributaria più rilevante e sostanziosa per il Comune e che il gettito derivante dall’aliquota del 5,5 per mille permette di sostenere le spese previste nel bilancio di previsione 2005;

 

 

RIBADITA la necessaria correlazione che deve sussistere tra la determinazione dell'aliquota dell'imposta in parola e le previsioni di bilancio;

 

VISTO il Regolamento per l’I.C.I. adottato con deliberazione C.C. n. 71 del 29.10.1998, come modificato con deliberazioni C.C. : n. 94 del 28 dicembre 1998; n. 18 del 26 febbraio 2000; n. 88 del 11 dicembre 2000; n. 27 del 25 giugno   2001; n.  5 del 22 gennaio  2003; n. 15 del 27 marzo    2003, e da ultima, n. 15 del 16 aprile  2004;

 

VISTI gli artt. 42, 48 e 117 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

 

RICONOSCIUTA, pertanto, la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto, atteso che le suddette norme di legge prevalgono su diverse disposizioni regolamentari dell’Ente;

 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 

CON voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di legge:

 

 

D E L I B E R A

 

 

DI dare atto di quanto sopra;

 

DI fissare anche per l'anno 2005 l'aliquota da applicare in questo Comune, ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, per le motivazioni esposte in premessa;

 

DI fissare, altresì, per lo stesso anno, la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo in EURO 180,00.-;

 

DI precisare che il gettito derivante dall'applicazione di tale aliquota sarà previsto nel Bilancio di Previsione 2005, in corso di redazione;

 

DI incaricare il Responsabile del Servizio di far pervenire comunicazione dell’aliquota e detrazione suddette, stabilite per il 2005, unitamente alla copia del presente atto, alle competenti Autorità  Statali, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e al Concessionario della Riscossione in conformità alla normativa vigente in materia;

 

e con votazione, unanime, espressa separatamente per alzata di mano,

 

 

D I C H I A R A

 

 

il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.-

 

 

 

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