PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Comune di Fiumicello

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011

(Deliberazione ICI anno 2007 C.C. n. 6/2007 confermata per l’anno 2011 ex art. 1 comma 169 L. 296/06 : “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”).

 

1. di determinare per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 2° del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille per le seguenti unità immobiliari:

 

- OMISSIS

 

b) unità abitative concesse in comodato dal soggetto passivo d'imposta:

b1) al proprio coniuge;

b2) ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta.

In caso di decesso dei soggetti di cui al punto b2) il diritto all'applicazione dell'aliquota del 5,75 per mille permane se nell'unità abitativa risiedono il coniuge e/o i figli del decuius.

Il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro la scadenza di presentazione della dichiarazione ICI 2009 da cui risultino i dati di cui sopra.

c) abitazioni affittate con contratto registrato ovvero sia stata assolta l'imposta di registro, a soggetti residenti nella medesima abitazione, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato o della quietanza del pagamento dell'imposta di registro;

d) terreni agricoli;

e) altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito al punto 2;

 

2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 7 per mille:

a) unità immobiliari abitative diverse da quelle elencate nei punti 1 a) - 1 b) - 1 c) e loro pertinenze del gruppo catastale C;

b) aree fabbricabili;

 

- OMISSIS;

SI RICORDA che ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 23/05/2008 le abitazioni principali e relative petrinenze a partire dall’anno 2008 sono esenti dall’imposta fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catatstale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli) per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 5,75 per mille e la detrazione di 103,29 euro.

Versamenti su: ccp.: 88626692 intestato a: Equitalia Friuli Venezia Giulia spa  Fiumicello-UD-ICI

Per ulteriori informazioni : Servizio Tributi tel 0431 388502