Comune di Fiumicello
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011
(Deliberazione ICI anno
1. di determinare per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 2° del D.Lgs. 30.12.1992, n.
- OMISSIS
b) unità abitative concesse in comodato dal soggetto passivo d'imposta:
b1) al proprio coniuge;
b2) ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta.
In caso di decesso dei soggetti di cui al punto b2) il diritto all'applicazione dell'aliquota del 5,75 per mille permane se nell'unità abitativa risiedono il coniuge e/o i figli del decuius.
Il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro la scadenza di presentazione della dichiarazione ICI 2009 da cui risultino i dati di cui sopra.
c) abitazioni affittate con contratto registrato ovvero sia stata assolta l'imposta di registro, a soggetti residenti nella medesima abitazione, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato o della quietanza del pagamento dell'imposta di registro;
d) terreni agricoli;
e) altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito al punto 2;
2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 7 per mille:
a) unità immobiliari abitative diverse da quelle elencate nei punti
b) aree fabbricabili;
- OMISSIS;
SI RICORDA che ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 23/05/2008 le abitazioni principali e relative petrinenze a partire dall’anno 2008 sono esenti dall’imposta fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catatstale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli) per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 5,75 per mille e la detrazione di 103,29 euro.
Versamenti su: ccp.: 88626692 intestato a: Equitalia Friuli Venezia Giulia spa Fiumicello-UD-ICI
Per ulteriori informazioni : Servizio Tributi tel 0431 388502