COMUNE DI FIUMICELLO (UD)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 12 DEL 18.01.2006

D E L I B E R A

1. di determinare per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 6, comma 2° del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504

l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille per le seguenti unità immobiliari:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di

cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di contitolarità nella proprietà dell'immobile, il

contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota

del 5,75 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2° D.Lgs. 504/92;

b) unità abitative concesse in comodato dal soggetto passivo d'imposta:

b1) al proprio coniuge;

b2) ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta.

In caso di decesso dei soggetti di cui al punto b2) il diritto all'applicazione dell'aliquota del 5,75 per

mille permane se nell'unità abitativa risiedono il coniuge e/o i figli del decuius.

Il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro la

scadenza di presentazione della dichiarazione ICI 2006 da cui risultino i dati di cui sopra.

c) abitazioni affittate con contratto registrato ovvero sia stata assolta l'imposta di registro, a soggetti

residenti nella medesima abitazione, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo

d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato o

della quietanza del pagamento dell'imposta di registro;

d) terreni agricoli;

e) altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito al punto 2;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 7 per mille:

a) unità immobiliari abitative diverse da quelle elencate nei punti 1 a) - 1 b) - 1 c) e loro pertinenze

del gruppo catastale C;

b) aree fabbricabili;

3. di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3° dal D.Lgs. 504/92, cosí come modificato dall'art. 3 del

D.L. 11.03.1997, n. 50, convertito nella Legge 09.05.1997, n. 122, da € 103,29 a € 206,58 la

detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei

contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti

requisiti:

A) essere residenti nel Comune di Fiumicello;

B) essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso ad abitazione di un'unica unità

immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage,

cantina ed area pertinenziale;

C) non possedere alcuna altra proprietà immobiliare nell'ambito del territorio italiano;

D) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

E) essere pensionato o non in condizione lavorativa;

F) aver compiuto il 60° anno di età alla data dell'01.01.2006;

G) avere percepito, nell'anno 2005, un reddito imponibile ai fini IRPEF riferito all'intero nucleo

familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore ad Euro

6.197,48 se unico componente, non superiore a € 12.394,97 se il nucleo è composto da 2 o più

persone. E' escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze;

Le condizioni di cui alle lettere B), C) e D) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il

nucleo familiare alla data dell'01.01.2006.

Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda,

entro il 30 giugno 2006, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2005

da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza può essere resa un'autocertificazione o

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i redditi percepiti.