COMUNE DI TAVAGNACCO

         Provincia di Udine

 

 

 

I.C.I.  -  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  -  ANNO 2009

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

 RENDE NOTO CHE

 

 

con Decreto-Legge 27.05.2008 n. 93 è stata disposta l’esenzione dell’imposta relativamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

con deliberazione giuntale n. 24 del 28.01.2009 e deliberazione consiliare n. 16 del 23.02.2009 sono state approvate le aliquote e detrazioni per l’anno 2009;

 

con deliberazione consiliare n. 105 del 21.12.1998 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

con deliberazione consiliare n. 94 del 17.12.2003 è stata approvata l’ultima modifica al regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

con deliberazione giuntale n. 215 del 22.09.2004 sono stati specificati, in base ai diversi momenti attuativi,   i valori delle aree edificabili ricadenti in zona omogenea S1;

 

con deliberazione consiliare n. 9 del 23.02.2007 sono state approvate modifiche al regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

 

 Tavagnacco, 04.05.2009

                                                                                                                                      

                                                                                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

                                                                                                               (f.to dott.ssa Alessandra Boschi)

 

 

 

NOVITA’: a decorrere dal 2008, con Decreto Legge 27.05.2008 n. 93, è stata esclusa dall’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

 

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, unitamente alle pertinenze, si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, ossia, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con proprio Regolamento, per le quali si applica l’esenzione, come di seguito elencate:  

 

§       art. 4, lett. a) e b):  abitazione e relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal/i genitore/i al/i figlio/i e dal/i figlio/i al/i genitore/i a condizione che il parente che occupa l’immobile vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. L’uso gratuito fa riferimento alla fattispecie del comodato gratuito. La comunicazione relativa alla concessione in uso gratuito deve essere redatta su modello ministeriale di dichiarazione di variazione e consegnata al Comune entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;

 

§       art. 4, lett. c):  abitazioni e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

§       art. 4 bis: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER).

 

IMPORTANTE:

 

Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all'AIRE), si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. Tali soggetti sono tenuti al pagamento della relativa imposta, in quanto non rientranti nei casi di esenzione previsti per legge.

 

Resta comunque confermato il versamento per tutte le altre tipologie di immobili.

 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

 

Le aliquote approvate con deliberazione di G.C.  n. 24 del 28.01.2009 e deliberazione di C.C. n. 16 del 23.02.2009, sono le seguenti:

 

a)       aliquota ordinaria pari al 7,00 per mille;

 

b)       aliquota agevolata pari al 4,00 per mille per l’abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, limitatamente alle unità immobiliari censite alle categorie catastali A1, A8 e A9 con detrazione base annua di € 200,00;

 

c)       aliquota pari al 4,00 per mille per i terreni agricoli;

 

d)       aliquota pari al 7,00 per mille per le aree fabbricabili;

 

e)       aliquota ridotta pari al 3,5 per mille per interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. (*)

 

(*) IMPORTANTE: ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento Comunale ICI, l’inagibilità o inabitabilità dei fabbricati deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di cui all’art. 31, comma 1, lett. c) e d) della Legge 05.08.1978 n. 457 (restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia).

 

Per usufruire dell’applicazione dell’aliquota ridotta, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. Il modello della dichiarazione è disponibile presso l'Ufficio Tributi o può essere scaricato dal sito internet del Comune.

 

La dichiarazione è obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell’aliquota ridotta.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione al comune, pur in possesso dei requisiti necessari, il contribuente potrà successivamente regolarizzare la sua posizione ai sensi di legge.

Per l’applicazione dell’aliquota agevolata, una volta presentata la dichiarazione, non è necessario un preventivo assenso da parte del comune.

Il comune si riserva di provvedere a successivi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

 

Rimane in vigore la MAGGIORE DETRAZIONE, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, prevista per gli immobili adibiti ad ABITAZIONE PRINCIPALE censiti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, unitamente alle pertinenze, posseduti da soggetti passivi appartenenti alle seguenti categorie: ANZIANI, INVALIDI, DISOCCUPATI, FAMIGLIE NUMEROSE in possesso di tutti i requisiti previsti, dal vigente regolamento comunale, per l’applicazione di tale beneficio.

Per maggiori informazioni e per il ritiro degli appositi modelli di comunicazione, da compilarsi nel caso di appartenenza ad una delle categorie sopra indicate, si prega di rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune.

 

PERTINENZE

 

Ai sensi dell’art. 2 bis del vigente Regolamento Comunale I.C.I. sono considerate pertinenze dell’abitazione principale, le unità immobiliari classificabili come C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), e C7 (tettoie chiuse o aperte), ancorché distintamente  iscritte  in catasto.

 

Costituisce pertinenza dell’abitazione principale, senza autonoma rilevanza impositiva, l’area occupata dalla costruzione ed accatastata unitamente al fabbricato.

 

 

 

TERMINI  E  MODALITA’  DI  VERSAMENTO

 QUANDO VERSARE:

 

Il versamento del tributo deve effettuarsi, a norma di legge, in due rate annuali:

 

la prima rata dal 1° maggio al 16 giugno, pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

 

la seconda rata dal 1° dicembre al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

E' possibile fare un versamento unico, purché entro il termine di scadenza della prima rata (16 giugno).

 

DOVE VERSARE:

1.       presso qualsiasi sportello delle Poste Italiane con il bollettino di conto corrente postale n. 11933330 intestato a: COMUNE DI TAVAGNACCO - RISCOSSIONE ICI - SERVIZIO TESORERIA - Piazza Indipendenza, 1  -  33010  Feletto Umberto (commissione € 1,10 o € 0,77 per gli ultrasettantenni, muniti di valido documento di identità).

 

2.       presso la Tesoreria del Comune di Tavagnacco - Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.P.A. - Filiale di Feletto Umberto, Piazza Unità d'Italia n. 10 e presso la filiale sita in via Nazionale n. 40, utilizzando il medesimo bollettino ICI di conto corrente postale, debitamente compilato, intestato a COMUNE DI TAVAGNACCO - SERVIZIO DI TESORERIA (senza commissioni d’incasso);

 

3.       presso le seguenti banche site nel Comune di Tavagnacco:

 

-          BANCA DI CIVIDALE S.P.A. - Filiale di Feletto U. - Via Udine n. 51;

-          CREDIFRIULI - Credito Cooperativo Friuli S.C. - Filiale di Feletto U. -  P.zza Indipendenza n.1

-          CREDIFRIULI - Credito Cooperativo Friuli S.C. - Filiale di Cavalicco  -  Via Dante n. 24;

-          HYPO ALPE-ADRIA BANK S.P.A. - Sede di Feletto U. - Via Alpe Adria n. 6;

I versamenti dovranno essere eseguiti con gli stessi bollettini ICI utilizzati per i versamenti postali, debitamente compilati, intestati a COMUNE DI TAVAGNACCO - SERVIZIO DI TESORERIA.

La banca rilascerà la ricevuta del bollettino con apposto il timbro "pagato". Il costo dell'operazione è di € 1,00 per ogni bollettino pagato, anche in caso di addebito sul conto corrente acceso dal contribuente presso la banca;

 

4.       tramite il sito www.posteitaliane.it, con  addebito sul proprio corrente postale ovvero con carta di credito, circuito VISA, secondo le condizioni economiche comunicate sul medesimo sito;

 

5.       presso gli Uffici Comunali a mezzo POS con bancomat, utilizzando il medesimo bollettino di conto corrente postale (senza commissioni d’incasso);

 

6.       tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria alle seguenti coordinate bancarie:

C/C n. 06703131821P - CODICE IBAN: IT50F063401231506703131821P. Il contribuente è obbligato a comunicare gli estremi dell’operazione (i dati richiesti sono quelli riportati nel modello di conto corrente postale per i versamenti ICI: acconto o saldo, numero immobili, abitazione principale, altri immobili, detrazione abitazione principale, ecc.) mediante fax al numero 0432/570196 oppure mediante e-mail all’indirizzo tributi@comune.tavagnacco.ud.it con specificato: “versamento ICI in data ____ del sig._____ o ditta ______”. Nel caso di invio a mezzo fax, può essere trasmessa fotocopia compilata del bollettino di conto corrente postale. La mancata trasmissione degli estremi del versamento nelle modalità ivi indicate, non consentirà all’ente di disporre di tutte le informazioni e pertanto si potrà procedere a successivi accertamenti.

 

7.       pagamento ON-LINE (servizio Bankpass - ICI WEB), collegandosi al sito www.comune.tavagnacco.ud.it., previo accesso autenticato;

 

8.       mediante modello F24. Codice catastale Comune di Tavagnacco: L065. I codici tributo per l’ICI da utilizzare sono: 3901 (abitazione principale); 3902 (terreni agricoli); 3903 (aree fabbricabili); 3904 (altri fabbricati);   3906 (interessi); 3907 (sanzioni).

 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI:

 

Per somme inferiori o pari a € 15,49 dovute da ciascun soggetto passivo complessivamente e per ogni anno di imposta, il versamento del tributo non è dovuto.

 

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, c. 166 L. 27.12.2006 n. 296).

 

I contribuenti contitolari di  un immobile, possono eseguire i versamenti anche per conto degli altri contitolari (es. coniugi proprietari di un immobile in regime di comunione dei beni possono eseguire un unico versamento di imposta).

 

 

MODALITA’  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DICHIARAZIONE

 

A decorrere dall’anno 2007, ai sensi dell’art. 37, comma 53 del D.L. 04.07.2006 n. 223 (convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248) e come modificato dall’art. 1, comma 174 della L. 27.12.2006 n. 296,     è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs.        n. 504/1992 e della comunicazione di cui all’art. 59, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 446/1997, per i casi in cui risultano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs 18.12.1997 n. 463 (es. acquisti, cessioni, successioni, variazioni rendite catastali).

 

 Resta, invece, fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione in tutti quei casi in cui non siano applicabili le suddette procedure telematiche (art. 1, comma 174, L. n. 296/2006) (es. trasferimento residenza, diritto di abitazione, immobili ceduti in uso gratuito, immobili ceduti in leasing, variazione destinazione urbanistica terreni, inizio e fine lavori per nuove costruzioni e ristrutturazioni, ecc.).

 

La dichiarazione può essere resa  congiuntamente tra tutti i soggetti interessati, nel medesimo modello.

 

TERMINI: la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento in corso d’anno in cui è intervenuta la variazione e comunque entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificato l’evento che ha dato origine al relativo obbligo.

ONLUS

 

Sono esonerati dal pagamento del tributo le ONLUS, così come definite dalla L. 460/1997, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

 

1.       utilizzo e possesso del fabbricato;

 

2.       utilizzo esclusivo per le finalità indicate all’art.7 comma 1 lettera i) del D.Lgs.504/92;

 

3.       esenzione per il periodo dell’anno durante il quale sussistono tutte le condizioni prescritte.

 

4.        l’attività svolta non deve avere natura esclusivamente commerciale.

 

 

IMMOBILI CATEGORIA D

 

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, avendo riguardo ai valori contabili rettificati secondo i coefficienti ogni anno stabiliti con apposito decreto ministeriale, a seconda dell’anno di acquisizione del bene.

 

Per l’anno 2009 i coefficienti sono stati approvati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.03.2009, pubblicato in G.U. n. 75 del 31.03.2009, nelle seguenti misure:

 

per l’anno 2009 = 1,04          per l’anno 2008 = 1,09               per l’anno 2007 = 1,12          per l’anno 2006 = 1,16

per l’anno 2005 = 1,19          per l’anno 2004 = 1,26               per l’anno 2003 = 1,30          per l’anno 2002 = 1,35

per l’anno 2001 = 1,38          per l’anno 2000 = 1,43               per l’anno 1999 = 1,45          per l’anno 1998 = 1,47

per l’anno 1997 = 1,50          per l’anno 1996 = 1,55               per l’anno 1995 = 1,60          per l’anno 1994 = 1,65

per l’anno 1993 = 1,68          per l’anno 1992 = 1,70               per l’anno 1991 = 1,73          per l’anno 1990 = 1,81

per l’anno 1989 = 1,90          per l’anno 1988 = 1,98               per l’anno 1987 = 2,14          per l’anno 1986 = 2,31

per l’anno 1985 = 2,47          per l’anno 1984 = 2,64               per l’anno 1983 = 2,80         

per l’anno 1982 e anni precedenti = 2,97.

 

 

AREE  EDIFICABILI

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

 

Ai  sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 446/1997, allo scopo di ridurre al massimo il contenzioso, sono stati fissati i valori al metro quadro delle aree edificabili, suddivisi per zone omogenee in base al vigente P.R.G.C.  I valori, aggiornati dal 01.01.2003, sono i seguenti:

 

ZONA OMOGENEA “A7

Valore delle aree libere urbanisticamente, ma di fatto inedificabili per norma di P.R.G.C., da considerarsi complementari al/ai fabbricato/i cui possono fare riferimento, costituendone possibile pertinenza non usufruibile ai fini edificatori: trattandosi di aree di fatto non edificabili, la superficie viene considerata come agricola, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.

 

ALTRE ZONE OMOGENEE “A

Valore delle aree libere urbanisticamente, ma che per norma di P.R.G.C. sono da considerarsi complementari al/ai fabbricato/i cui fanno riferimento, costituendone pertinenza usufruibile ai fini edificatori:

 

UBICAZIONE:

 

FELETTO U.

€.  8,50

TAVAGNACCO

€.  6,00

ADEGLIACCO

€.  6,00

CAVALICCO

€.  6,00

COLUGNA

€.  7,50

BRANCO

€.  6,00

ZONA OMOGENEA “B” -  ZONA OMOGENEA “B 0

Le aree edificabili precedentemente suddivise, per la Frazione di Feletto Umberto, in due categorie, centrali e periferiche, sono state accorpate.

 

FELETTO U.

€.  85,00

TAVAGNACCO

€.  50,00

ADEGLIACCO

€.  50,00

CAVALICCO

€.  50,00

COLUGNA

€.  70,00

BRANCO

€.  50,00

MOLIN NUOVO

€.  60,00

 

ZONA OMOGENEA “B Convenzionata” - “B 0 Convenzionata”

Il valore delle zone omogenee “B Convenzionate” è valutato come il valore delle zone “B” ridotto del 10%.

 
ZONA OMOGENEA “B Compartata”

Il valore delle zone omogenee “B Compartate” è valutato come il valore delle zone “B” ridotto del 30%.

 

ZONA OMOGENEA “C

Considerata la particolarità del tipo di intervento su tali zone, le tipologie sono state suddivise in tre classi:

1.       Ambiti il cui piano attuativo risulta operante urbanisticamente, in quanto approvato.  (A riguardo si considera la data di entrata in vigore, ossia il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR);

2.       Ambiti in cui sussiste esclusivamente la previsione di PRPC;

3.       Ambiti il cui piano attuativo è stato oggetto di firma della Convenzione.        

Il rilascio della concessione avviene prima della realizzazione delle opere di urbanizzazione e pertanto la realizzazione di queste ultime non incide sulla diversa valutazione delle aree.

 

FELETTO UMBERTO, aree senza piano attuativo approvato

€. ­­­ 35,00

FELETTO UMBERTO, aree con piano attuativo approvato

€.  50 ,00

FELETTO UMBERTO, con piano attuativo dopo la firma della convenzione

€. 100,00

 

 

Valore attribuito in assenza di piano attuativo nelle frazioni di :

TAVAGNACCO

€. ­­­25,00

ADEGLIACCO

€. ­­­25,00

CAVALICCO

€. 25,00

COLUGNA

€. 30,00

BRANCO

€. ­­­25,00

 

 

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC nelle frazioni di :

TAVAGNACCO

€. ­­­35,00

ADEGLIACCO

€. ­­­35,00

CAVALICCO

€. 35,00

COLUGNA

€. 40,00

BRANCO

€. ­­­35,00

 

 

Valore attribuito dopo la stipula della Convenzione, nelle frazioni di:

TAVAGNACCO

€. ­­­60,00

ADEGLIACCO

€. ­­­60,00

CAVALICCO

€. 60,00

COLUGNA

€. 85,00

BRANCO

€. ­­­60,00

 

 

AREE PEEP

 

Per le aree non edificate ricadenti in area PEEP, si dovrà fare riferimento al prezzo di stima effettuato dall’Ufficio Tecnico Comunale, al momento di determinazione del prezzo di cessione delle stesse.  

 

ZONA OMOGENEA “H2” COMMERCIALE

 

Per le aree collocate all’interno del PRPC “Aree poste ai lati della ex SS.13”

€. 50,00

 

Per le aree collocate all’esterno del PRPC “Aree poste ai lati della ex SS.13”:

Valore attribuito prima della pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC:

€.  35,00

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC:                       

€.  50,00

Valore attribuito dopo la stipula della convenzione:                                                              

€.  90,00

 

 

ZONA OMOGENEA “H3” COMMERCIALE ESISTENTI

 

Si opera una distinzione a seconda della collocazione rispetto all’asse dell’ex SS.13:

 

Valore delle aree all’interno del PRPC “Aree poste ai lati della ex SS.13”

€. 120,00

Valore delle aree in altre ubicazioni

€.   80,00

 

 

ZONA OMOGENEA “HC

 

Valore attribuito prima della pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 35,00

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 50,00

Piano convenzionato

€. 90,00

 

ZONA OMOGENEA “D2
Si procede alla valutazione simile alle zone “C”, senza operare una distinzione in relazione alla collocazione.

 

Zona omogenea “D2” artigianale

Valore attribuito in assenza di PRPC

€. 20,00

Zona omogenea “D2” artigianale

Valore attribuito dopo della pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 35,00

Zona omogenea “D2” artigianale

Valore attribuito dopo la stipula della convenzione

€. 60,00

 

 

ZONA OMOGENEA “D2” -  P.I.P.

 

Ambito soggetto a PRPC di iniziativa pubblica

€.  7,00

 

 

ZONA OMOGENEA “D3” e “D 3.a

La valutazione è determinata non in funzione della sua collocazione, ma attribuendo alla stessa un valore unico, in virtù del fatto che, essendo già edificata ed identificabile omogeneamente in grandi aree collocate all’interno del capoluogo.                                                                                                                       €. 50,00

 

 

ZONA OMOGENEA “C/AR” ALBERGHIERA

 

Zona posta lungo la ex.SS.13 ma soggetta a piano attuativo, ha un valore inferiore a quello previsto per le zone H3 collocate in analoga posizione.

 

Valore attribuito in assenza di PRPC

€. 35,00

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 50,00

Valore attribuito dopo la stipula della convenzione

€. 90,00

 

 

ZONA OMOGENEA “C/G” RESIDENZIALE PER ATTIVITA’ RICETTIVE

 

Sono caratterizzate dalla presenza di attività ricettive esistenti

€. 80,00

 

 

ZONA OMOGENEAAtn” e “Atzn_

Per questa zona in cui si individuano ambiti di trasferimento, soggetti a piano attuativo di iniziativa privata, in cui insistono attività produttive, anche dimesse, da sostituirsi con interventi edili residenziali, con indici volumetrici inferiori a quello delle Zone “C”, la suddivisione tiene conto non solo della loro collocazione (capoluogo o frazioni), ma anche dell’esistenza o meno di piano attuativo.

 

Valore attribuito prima della pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC:

 

FELETTO UMBERTO                           

€. 30,00

TAVAGNACCO

€. ­­­20,00

ADEGLIACCO

€. ­­­20,00

CAVALICCO

€. 20,00

COLUGNA

€. 25,00

BRANCO

€. ­­­20,00

MOLIN NUOVO

€. ­­­25,00

 

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC:

 

FELETTO UMBERTO                           

€. 45,00

TAVAGNACCO

€. ­­­30,00

ADEGLIACCO

€. ­­­30,00

CAVALICCO

€. 30,00

COLUGNA

€. 35,00

BRANCO

€. ­­­30,00

MOLIN NUOVO

€. ­­­35,00

 

Valore attribuito dopo la stipula della convenzione:

 

FELETTO UMBERTO                           

€. 80,00

TAVAGNACCO

€. ­­­50,00

ADEGLIACCO

€. ­­­50,00

CAVALICCO

€. 50,00

COLUGNA

€. 60,00

BRANCO

€. ­­­50,00

MOLIN NUOVO

€. ­­­55,00

 

Ambiti non soggetti a PRPC:

Valore corrispondente alla zona Omogenea “B” della rispettiva Frazione ridotto del 20%:

 

UBICAZIONE:

 

FELETTO UMBERTO                           

€.  68,00

TAVAGNACCO

€.  40,00

ADEGLIACCO

€.  40,00

CAVALICCO

€.  40,00

COLUGNA

€.  56,00

BRANCO

€.  40,00

MOLIN NUOVO

€.  48,00

 

 

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE COLLETTIVE

 

SOTTOZONE:  

 

1.  OMOGENEA “S”:

Parti del territorio comunale destinate ai servizi ed alle attrezzature pubbliche o di uso pubblico. (P - VA - VE   VQ - AS - COP - CCC - CS - B - Sm - SE - SM - AD - Aa - NP - IT - D):       Come area agricola, in base al R.D.

 

2.  OMOGENEA “S1”:

Valore al mq. in assenza del PRPC di iniziativa pubblica attuativo: pari al 40% di quello indicato nel regolamento comunale;

€. 22,00

Valore al mq. con PRPC approvato con pubblicazione sul B.U.R.: pari al 60% di quello indicato nel regolamento comunale;

€. 33,00

Valore al mq. con convenzione stipulata (se con concorso di operatori privati): 

pari al 100% di quello indicato nel regolamento comunale;

€. 55,00

3.  ZONE “SZI”:

Zona servizi alla zona commerciale/produttiva/direzionale posta ai lati della ex SS.13.  Zona soggetta a PRPC di iniziativa pubblica estesa all’intero ambito.

€.   7,00

 

           

4.  INFRASTRUTTURE STRADALI:

 

Aree destinate alla viabilità, ferrovia - piste ciclabili – Campo di determinazione viabilità di progetto:

Come area agricola, in base al R.D.

                       

ZONA OMOGENEA “I” – DIREZIONALE E DEL TERZIARIO AVANZATO

 

La zona comprende un ambito non urbanizzato allo stato di fatto, e soggetto per la sua attuazione al Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa pubblica esteso all’intera zona. In considerazione del fatto che solo a PRPC in vigore con opere di urbanizzazione realizzate o in fase di realizzazione da parte del privato si può procedere all’edificazione e quindi ad usufruire del bene in modo diverso da quello agricolo in uso, si applica un valore diverso prima dell’approvazione del PRPC e dopo l’avvenuta approvazione.

 

Valore attribuito prima della pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€.   7,00

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 35,00

 

ZONA OMOGENEA “H4” – AREE A SERVIZIO DI INSEDIAMENTI

 

La zona comprende aree allo stato di fatto non urbanizzate, destinate a servizi di supporto al tessuto commerciale, con una pluralità di funzioni finalizzate all’integrazione verso il “Parco Commerciale”.  L’edificabilità è subordinata all’approvazione del progetto esecutivo della viabilità da realizzarsi nella zona adiacente definita come campo di determinazione della viabilità di progetto.  In considerazione del fatto che le aree possono essere oggetto di edificazione esclusivamente in presenza del progetto esecutivo della viabilità e quindi sono a quel momento, di fatto, non edificabili, si opera una distinta valutazione.

 

Valore attribuito prima del progetto esecutivo della viabilità

€.   7,00

Valore attribuito dopo l’approvazione del progetto esecutivo della viabilità

€. 60,00

 

ZONA OMOGENEA “V” VERDE PRIVATO

 

Per le loro caratteristiche sono considerate come aree agricole ai fini del calcolo dell’I.C.I.:

Come area agricola, in base al R.D.

 

AMBITO “G

 

Ambito di P.R.P.C. di iniziativa pubblica esteso a tutta l’area perimetrata, con possibilità di edificazione.

 

Valore attribuito in assenza di PRPC

€.   7,00

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 35,00

 

AMBITO “F

 

Ambito di P.R.P.C. di iniziativa pubblica esteso a tutta l’area perimetrata.

In considerazione che l’obiettivo primario dell’ambito è la riqualificazione di tutta l’area con destinazione d’uso prevalentemente agricola, tutta l’area viene considerata alla stregua di area agricola:

Come area agricola, in base al R.D.                   

 

AMBITI di P.R.P.C. definiti contestualmente con il P.R.G.C.

 

Ambito “A” di TAVAGNACCO,  soggetto a PRPC di iniziativa privata

Assimilabile alla Zona “C” di Tavagnacco, con base imponibile la superficie edificabile

Valore attribuito in assenza del PRPC:

€. 25,00

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 35,00

Valore attribuito dopo la stipula della convenzione

€. 60,00

Per la parte residua

€.   7,00

 

Ambito “B” di TAVAGNACCO,  soggetto a PRPC di iniziativa pubblica

Assimilabile alla Zona “S”

Come area agricola, in base al R.D.

 

Ambito “C” di TAVAGNACCO,  soggetto a PRPC di iniziativa privata

Assimilabile alla Zona H4 con la seguente distinzione:    

Valore attribuito in assenza del PRPC

€.   7,00

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 30,00

 

Ambito “D” di TAVAGNACCO,  soggetto a PRPC di iniziativa privata

Assimilabile alla Zona C/AR

Valore attribuito in assenza del PRPC

€. 35,00

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 50,00

Valore attribuito dopo la stipula della convenzione

€. 90,00

 

Ambito “H” di MOLIN NUOVO,  soggetto a PRPC di iniziativa privata

Assimilabile alla Zona “C” di Cavalicco, con base imponibile la superficie edificabile esclusa l’area da cedere all’Amministrazione Comunale

Valore attribuito in assenza del PRPC

€. 25,00

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 35,00

Valore attribuito dopo la stipula della convenzione

€. 60,00

Per la parte residua assimilabile alla zona agricola

in base al R.D.

 

Ambito “L” di MOLIN NUOVO,  soggetto a PRPC di iniziativa privata

Assimilabile alla zona C di Cavalicco

Valore attribuito in assenza del PRPC

€. 25,00

Valore attribuito dopo la pubblicazione sul BUR dell’approvazione del PRPC

€. 35,00

Valore attribuito dopo la stipula della convenzione

€. 60,00

 

A tutte le aree indicate è applicabile la riduzione del 70% del valore medio attribuito, in base ai vincoli urbanistici, se la CONFORMAZIONE del fondo IMPEDISCE l'edificazione in base ai parametri urbanistici e del 30% se solo la LIMITA.

 

Trattandosi di variazione della base imponibile, la diversa valutazione delle aree deve essere accompagnata da apposita comunicazione.  Il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi ai fini di una verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle riduzioni previste.-

 

 

 

* * *

 

 

 

 

L’UFFICIO TRIBUTI resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

 

 

ORARIO AL PUBBLICO

                                          

LUNEDI’  8.30 - 12.30      

MERCOLEDI’  15.30 - 18.45     eccetto ultimo Mercoledì di ogni mese  apertura la mattina: 09.00 - 12.30

MARTEDI’ e GIOVEDI’  10.00 - 13.30                 

VENERDI’ chiuso                                                                               

Gli uffici sono situati al piano terra della sede municipale di Feletto U. - P.zza Indipendenza n.1.

 

tel. 0432/577322 - 577323 - 577368 -  577354        fax 0432/570196

 

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