(ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 25.02.2008

AVENTE AD OGGETTO "ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI - ANNO 2008")

 

 

                                                                            D E L I B E R A

 

1)      di confermare per l'anno 2008 le aliquote e detrazioni d’imposta previste per l’anno  2007, come di seguito indicato:

·         aliquota ICI nella misura prevista del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

·         aliquota ICI nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli;

·         aliquota ICI nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

 

2)      di stabilire per l'anno 2008, quale detrazione base annua d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini ICI e relative pertinenze, l'importo di € 200,00;

 

3)      di prendere atto che oltre alla detrazione di cui al precedente punto 2) verrà applicata l’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 1, quinto comma, della legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) pari all'1,33 per mille del valore imponibile dell’immobile, sino a concorrenza del limite di € 200,00;

 

4)      di riconoscere ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, relativamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, ai sensi dell’art. 58 comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di seguito elencate:

 

a)  soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- che alla data del 31/12/2007 abbiano compiuto il 65° anno di età;

- che siano proprietari o titolari di diritti reali sul solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;

- che siano titolari di redditi complessivi lordi imponibili ai fini IRPEF, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiori all'importo di € 6.800,00 se appartenenti a famiglie monoreddito o con redditi non superiori a € 10.000,00, se appartenenti a nuclei familiari con 2 persone titolari di reddito (importo aumentabile di € 520,00 per ogni altra persona a carico);

- che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari o titolari di altri diritti reali su altri  immobili (terreni e/o fabbricati), esistenti sull'intero territorio nazionale o all'estero;

 

b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

-          nel cui nucleo familiare siano compresi, quali conviventi, uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo; nel caso in cui la situazione di invalidità inizi a decorrere in corso d'anno, l'esenzione viene applicata in misura proporzionale alle mensilità di invalidità accertata;

-          con reddito familiare complessivo lordo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiore a € 31.000,00;

-          che siano proprietari o titolari di diritti reali sul solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze, ad esclusione dell’immobile di proprietà o sul quale sussistono altri diritti reali destinato al recupero psicofisico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap;

-          che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico, non siano proprietari o titolari di altri diritti reali su altri immobili (terreni e/o fabbricati), esistenti sull'intero territorio nazionale o all'estero, ad esclusione dell’immobile di proprietà o sul quale sussistono altri diritti reali, destinato al recupero psicofisico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap.

 

c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

-          disoccupati per almeno otto mesi (anche non consecutivi) nell’arco dell’intero anno;

-          con un reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore nel suo complesso all'importo lordo di € 10.500,00;

-          che siano proprietari o titolari di diritti reali sul solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;

-          che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari o titolari di altri diritti reali su altri immobili (terreni e/o fabbricati), esistenti sull'intero territorio nazionale o all'estero;

In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto, dovrà essere effettuato interamente a saldo, per l’intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa, in caso di indebito versamento in acconto, si procederà al rimborso delle somme ai sensi di legge.

 

 

d) soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati:

 

Numero componenti famiglia

Reddito in euro

4

  14.200,00

5

  16.800,00

6

  19.500,00

Per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di  € 2.600,00.

 

 

-          Il reddito, desunto dall'ultima dichiarazione presentata, è quello complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare;

-          che siano proprietari o titolari di diritti reali del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;

-          che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari o titolari di altri diritti reali su altri immobili (terreni e/o fabbricati), esistenti sull'intero territorio nazionale o all'estero;

 

 

e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

 

-          anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

-          che siano proprietari o titolari di diritti reali sul solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;

 

La maggiore detrazione si estende alla sola abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, a condizione che la stessa abitazione e relative pertinenze non risultino locate.;

 

5)      di dare atto che la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio delle agevolazioni, comporta l'automatica applicazione della detrazione. Nel caso in cui, la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procederà a rimborso, ai sensi dell’art. 1, comma 164 della Legge 27.12.2006 n. 296;

 

6)      di dare atto che, ai fini della semplificazione delle procedure e della maggiore trasparenza, i contribuenti sono invitati a trasmettere una dichiarazione all'Ente, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio tributi, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione;

 

7)      di dare atto che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Ente provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti, nelle forme previste per legge, anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari al contribuente. La mancata collaborazione da parte del contribuente sarà sanzionata nelle forme previste per legge o regolamento;

 

8)      di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, l'aliquota ICI pari alla metà dell’aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.1, comma 5, della L. n. 449 dei 27/12/1997;

 

9)      di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, l'aliquota ICI pari alla metà dell’aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.1, comma 5, della L. n. 449 del 27/12/1997;

 

10)  di dare atto che, per usufruire dell'applicazione dell'aliquota dimezzata, di cui ai punti 7) e 8) del deliberato, i soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. La dichiarazione è obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta;

 

11)  di dare atto che, qualora il contribuente non presenti la dichiarazione all'Ente, pur in possesso dei requisiti necessari, potrà successivamente regolarizzare la sua posizione contributiva, ai sensi di legge;

 

12)  di dare atto che per l'applicazione dell'aliquota agevolata (per  un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori), una volta presentata la dichiarazione, non è necessario un preventivo assenso da parte del Comune. Il silenzio del comune ha validità di silenzio-assenso. L'Ente si riserva di provvedere ai successivi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate;

 

13)  per l'anno 2008, ai sensi dell'art.4-bis del vigente regolamento comunale ICI, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ATER), in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 58 comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, la detrazione di cui all'art. 8 commi 2-3 del D.Lgs. n. 504/1992 (detrazione per l'abitazione principale) viene stabilita nella misura pari all'imposta dovuta;

 

14)  di demandare all'ufficio tributi il compito di provvedere ad una idonea pubblicità dei provvedimenti contenuti nel presente atto;

 

15)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05.2004 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine dell’immediata applicazione delle disposizioni in essa contenute.-