estratto della delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23.02.2007

avente per oggetto "ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2007".-

 

D E L I B E R A

 

1)  di confermare per l'anno 2007 le aliquote e detrazioni d'imposta previste per l'anno 2006, come di seguito indicato:

2)   di stabilire per l'anno 2007, quale detrazione base annua d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini ICI e relative pertinenze, l'importo di Euro 200,00;

3) di riconoscere ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, ai sensi dell'art. 58 comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalita' di seguito elencate:

a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto, dovra' essere effettuato interamente a saldo, per l'intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa, in caso di indebito versamento in acconto, si procedera' al rimborso delle somme ai sensi di legge.

d) soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati:

Numero componenti famiglia

Reddito in euro

4

Euro 14.200,00

5

Euro  16.800,00

6

Euro  19.500,00

Per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di Euro  2.600,00.

         e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. La maggiore detrazione si estende alla sola abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprieta' o altro diritto reale, a condizione che la stessa abitazione e relative pertinenze non risultino locate;

4) di dare atto che la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio delle agevolazioni, comporta l'automatica applicazione della detrazione. Nel caso in cui, la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procedera' a rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della Legge 27.12.2006 n. 296;

5) di dare atto che, ai fini della semplificazione delle procedure e della maggiore trasparenza, i contribuenti sono invitati a trasmettere una dichiarazione all'Ente, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio tributi, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione;

6) di dare atto che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Ente provvedera' ad effettuare gli opportuni accertamenti, nelle forme previste per legge, anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari al contribuente. La mancata collaborazione da parte del contribuente sara' sanzionata nelle forme previste per legge o regolamento;

7) di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, l'aliquota ICI pari alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.1, comma 5, della L. n. 449 dei 27/12/1997;

8) di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, l'aliquota ICI pari alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.1, comma 5, della L. n. 449 del 27/12/1997;

9) di dare atto che, per usufruire dell'applicazione dell'aliquota dimezzata, di cui ai punti 7) e 8) del deliberato, i soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. La dichiarazione e' obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta;

10) di dare atto che, qualora il contribuente non presenti la dichiarazione all'Ente, pur in possesso dei requisiti necessari, potra' successivamente regolarizzare la sua posizione contributiva, ai sensi di legge;

11) di dare atto che per l'applicazione dell'aliquota agevolata (per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori), una volta presentata la dichiarazione, non e' necessario un preventivo assenso da parte del Comune. Il silenzio del comune ha validita' di silenzio-assenso. L'Ente si riserva di provvedere ai successivi controlli circa la veridicita' delle dichiarazioni presentate;

12) per l'anno 2007, ai sensi dell'art.4-bis del vigente regolamento comunale ICI, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ATER), in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 58 comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, la detrazione di cui all'art. 8 commi 2-3 del D.Lgs. n. 504/1992 (detrazione per l'abitazione principale) viene stabilita nella misura pari all'imposta dovuta;

13) di demandare all'ufficio tributi il compito di provvedere ad una idonea pubblicita' dei provvedimenti contenuti nel presente atto;

14) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05.2004 e successive modificazioni ed integrazioni.-