Giunta comunale n. 8 del 25/01/2005

 

D E L I B E R A

 

  1. applicare per l'anno 2005 le seguenti aliquote:

  1. di stabilire per l'anno 2005, quale detrazione base annua d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini ICI e relative pertinenze, l'importo di € 200,00;

  2. di riconoscere ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, relativamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, ai sensi dell’art.58 comma 3 del d.lgs.446/1997, secondo le modalità di seguito elencate:

a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- che alla data dei 31/12/2004 abbiano compiuto il 65° anno di età;

- che siano proprietari o titolari di diritti reali del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;

- che siano titolari di redditi complessivi lordi imponibili ai fini IRPEF, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiori all'importo di euro 6.800,00 se appartenenti a famiglie monoreddito o con redditi non superiori a euro 10.000,00, se appartenenti a nuclei familiari con 2 persone titolari di reddito, importo aumentabile di euro 520,00 per ogni altra persona a carico;

- che dichiarino che i componenti dei nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari o titolari di altri diritti reali di altri immobili (terreni e/o fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;

b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto, dovrà effettuato interamente a saldo, per l’intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa, in caso di indebito versamento in acconto, si procederà al rimborso delle somme ai sensi di legge.

d) soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati:

Numero componenti famiglia

Reddito in euro

4

€ 14.200,00

5

€ 16.800,00

6

€ 19.500,00

Per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di euro 2.600,00;

e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. La maggiore detrazione si estende alla sola abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, a condizione che la stessa abitazione e relative pertinenze non risultino locate;

  1. di dare atto che la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio delle agevolazioni, comporta l'automatica applicazione della detrazione. Nel caso in cui, la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procederà a rimborso, ai sensi dell’art.13 del d.lgs.504/92;

  2. di dare atto che, ai fini della semplificazione delle procedure e della maggiore trasparenza, i contribuenti sono invitati a trasmettere una comunicazione all'Ente, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio tributi, nei termini previsti per la presentazione della denuncia.

  3. di dare atto che, la presentazione della comunicazione da parte del soggetto passivo non è obbligatoria, non essendo la comunicazione stessa un elemento essenziale per beneficiare delle agevolazioni. Tuttavia, in caso di mancata presentazione della stessa, l'Ente provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti, nelle forme previste per legge, anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari al contribuente. La mancata collaborazione da parte del contribuente sarà sanzionata nelle forme previste per legge o regolamento.

  4. di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, l'aliquota ICI pari alla metà dell’aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.1, comma 5, della L. n. 449 dei 27/12/1997.

  5. di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, l'aliquota ICI pari alla metà dell’aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.1, comma 5, della L. n. 449 dei 27/12/1997;

  6. di dare atto che, per usufruire dell'applicazione dell'aliquota dimezzata, di cui ai punti 7) e 8) del deliberato, i soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. La dichiarazione è obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta.

  7. di dare atto che, qualora il contribuente non presenti la comunicazione all'Ente, pur in possesso dei requisiti necessari, potrà successivamente regolarizzare la sua posizione contributiva, ai sensi di legge;

  8. di dare atto che per l'applicazione dell'aliquota agevolata (per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori), una volta presentata la dichiarazione, non è necessario un preventivo assenso da parte del Comune. Il silenzio del comune ha validità di silenzio-assenso. L'Ente si riserva di provvedere ai successivi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

  9. di dare atto che le dichiarazioni e comunicazioni presentate dai contribuenti, devono essere rese nelle forme e secondo le modalità prevista dalla legge in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative ed in particolare secondo le disposizioni di cui al DPR 445 del 28/12/2000;

  10. Per l'anno 2004, ai sensi dell'art.4-bis del vigente regolamento comunale ICI, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ATER), in applicazione alle disposizioni di cui all'art.58 comma 3 del d.lgs.446/1997, la detrazione di cui all'art.8 commi 2-3 del d.lgs.504/1992 (detrazione per l'abitazione principale) viene stabilita nella misura pari all'imposta dovuta;

  11. di demandare all'ufficio tributi il compito di provvedere ad una idonea pubblicità dei provvedimenti contenuti nel presente atto;

  12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della LR 21 del 11/12/2003.-