ESTRATTO DELIBERA G.C. N° 48 DEL 14/02/2005
a) aliquota di ordinaria applicazione per i fabbricati e le aree fabbricabili salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), nella misura del 6,8 (sei virgola otto) per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, degli Istituti autonomi case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati nonché nei confronti dei casi di estensione come previsti dall' art.4 del Regolamento Comunale sull’ICI.
- Sono assoggettate alla medesima aliquota (5,5 per mille) anche le pertinenze all'abitazione principale, ai sensi dell'art.3 del Regolamento Comunale comprese le pertinenze relative ad immobili equiparati all'abitazione principale ed indicati all'art. 4 del medesimo regolamento;
c) aliquota agevolata da applicarsi nella misura del 6 (sei) per mille per gli immobili utilizzati come insediamenti produttivi così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Comunale sull'ICI, intesi quelli dove viene esercitata un’attività ed iscritti al catasto urbano nelle categorie D (da D1 a D12), B (da B1 a B8), C1 (negozi) ed A10 (Uffici e studi privati)