PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Comune di Villa Vicentina

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011

(Deliberazione ICI anno 2007 C.C. n. 8/2007 confermata per l’anno 2011 ex art. 1 comma 169 L. 296/06 : “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”).

 

1.        DI CONFERMARE le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2011:

= Omissis =

Aliquota d’imposta del 6,25 per mille:

Ø      Immobili, posseduti in aggiunta all’abitazione principale, con destinazione abitativa (categoria A);

Ø      Immobili diversi da quelli a destinazione abitativa (A/10 – B- C- D), comprese le categorie C2, C6, C7 che non siano di pertinenza dell’abitazione principale;

Ø      Immobili concessi in locazione;

Ø      Immobili sfitti;

Ø      Immobili concessi in uso gratuito a familiari e non;

= Omissis =

Aliquota d’imposta del 6 per mille:

Ø      Terreni agricoli

Aliquota d’imposta del 7 per mille:

Ø      Aree fabbricabili

2.        DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, la seguente detrazione d’imposta per l’anno 2010:

€ 103,29   per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (lo stesso deve avervi acquisito la relativa residenza anagrafica), fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora l'ammontare di detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua potrà essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima;

 

= Omissis =

 

SI RICORDA che ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 23/05/2008 le abitazioni principali e relativa pertinenza a partire dall’anno 2008 sono esenti dall’imposta fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catatstale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli) per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 5,5 per mille e la detrazione di 103,29 euro.

Versamenti su: ccp.: 88637939 intestato a : Equitalia Friuli Venezia Giulia spa Villa Vicentina-UD-ICI

Per ulteriori informazioni : Servizio Tributi tel 0431 388502