Comune di Villa Vicentina
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2008
(Deliberazione ICI anno
1. DI CONFERMARE le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2008:
Aliquota d’imposta del 5,5 per mille:
Ø Abitazione principale di persone fisiche;
Ø Abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
Ø Abitazioni concesse in locazione con patto di futura vendita e riscatto, di cui soggetto passivo d’imposta è l’assegnatario;
Ø Pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure C7 e per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale;
Ø Gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;
Aliquota d’imposta del 6,25 per mille:
Ø Immobili, posseduti in aggiunta all’abitazione principale, con destinazione abitativa (categoria A);
Ø Immobili diversi da quelli a destinazione abitativa (A/10 – B- C- D), comprese le categorie C2, C6, C7 che non siano di pertinenza dell’abitazione principale;
Ø Immobili concessi in locazione;
Ø Immobili sfitti;
Ø Immobili concessi in uso gratuito a familiari e non;
Ø Immobili regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.)
Aliquota d’imposta del 6 per mille:
Ø Terreni agricoli
Aliquota d’imposta del 7 per mille:
Ø Aree fabbricabili
2. DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, la seguente detrazione d’imposta per l’anno 2008:
€ 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (lo stesso deve avervi acquisito la relativa residenza anagrafica), fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora l'ammontare di detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua potrà essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima;
- OMISSIS;
SI RICORDA che ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 23/05/2008 le abitazioni principali e relative perinenze a partire dall’anno 2008 sono esenti dall’imposta fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catatstale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli) per le quali continua ad applicarsi la detrazione di 103,29 euro.
Versdamenti su : ccp. : 88637939 intestato a : Equitalia Udine spa Villa Vicentina-UD-ICI
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