=Omissis=
1. DI DETERMINARE le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2007:
Aliquota d’imposta del 5,5 per mille:
Ø Abitazione principale di persone fisiche;
Ø Abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
Ø Abitazioni concesse in locazione con patto di futura vendita e riscatto, di cui soggetto passivo d’imposta è l’assegnatario;
Ø Pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure C7 e per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale;
Ø Gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;
Aliquota d’imposta del 6,25 per mille:
Ø Immobili, posseduti in aggiunta all’abitazione principale, con destinazione abitativa (categoria A);
Ø Immobili diversi da quelli a destinazione abitativa (A/10 – B- C- D), comprese le categorie C2, C6, C7 che non siano di pertinenza dell’abitazione principale;
Ø Immobili concessi in locazione;
Ø Immobili sfitti;
Ø Immobili concessi in uso gratuito a familiari e non;
Ø Immobili regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.)
Aliquota d’imposta del 6 per mille:
Ø Terreni agricoli
Aliquota d’imposta del 7 per mille:
Ø Aree fabbricabili
2. DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, la seguente detrazione d’imposta per l’anno 2007:
€ 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (lo stesso deve avervi acquisito la relativa residenza anagrafica), fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora l'ammontare di detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua potrà essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima;
e maggiore detrazione di:
€ 130,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);
3. DI APPLICARE per l’anno d’imposta 2007, al fine di favorire determinate categorie di contribuenti che versano in particolari situazioni di carattere sociale, le seguenti maggiori detrazioni per l’abitazione principale:
a) Euro 154,94 per i soggetti proprietari di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
· Nucleo familiare composto da una unità il cui reddito sia quello derivante da una pensione minima pari per l’anno 2007 a €. 5.669,82 annui; o pensione sociale pari per l’anno 2007 a € 4.171,44 e da assegni sociali pari per l’anno 2007 a € 5.061,68 annui;
· Nucleo familiare composto da più unità il cui reddito sia quello derivante da n. 2 pensioni minime e/o sociali;
E’ escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e sua pertinenza.
I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della maggiore detrazione e non ha effetto retroattivo.
b) Euro 154,94 per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50% e con reddito imponibile Irpef fino a € 15.493,71;
E’ escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e sua pertinenza.
I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della maggiore detrazione e non ha effetto retroattivo.
5. DI RIDURRE del 50% l’imposta dovuta per abitazione principale e sua pertinenza dalle giovani coppie che acquistano l’immobile e stabiliscono la residenza nel territorio comunale.
Per giovane coppia s’intende:
- nucleo familiare composto da due persone di sesso diverso;
- con o senza figli;
- coniugate o conviventi;
- iscritte nello stesso stato di famiglia;
- in cui entrambi i componenti abbiano età inferiore ai trentacinque anni alla data di acquisizione della residenza;
- l’immobile soggetto alla riduzione d’imposta deve essere posseduto – anche per quote diverse – necessariamente e soltanto dai componenti la coppia;
Detta riduzione si applica a decorrere dalla data in cui viene acquisita la residenza e per il relativo periodo d’imposta e per i due anni d’imposta successivi, alla condizione del permanere della residenza di entrambi nel territorio comunale e a patto che nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda, oltre all’abitazione principale e pertinenza, altri beni immobili o diritti reali di godimento nel territorio nazionale;
I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della riduzione d’imposta e non ha effetto retroattivo.
= Omissis=