“ ESTRATTO dalla deliberazione n. 15 del 30.01.2006 adottata dalla Giunta Comunale del Comune di Villa Vicentina (Provincia di Udine) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2006”

LA GIUNTA COMUNALE

=Omissis=

DELIBERA

1.        DI DETERMINARE le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2006:

Aliquota d’imposta del 5,5 per mille:

Ø      Abitazione principale di persone fisiche;

Ø      Abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Ø      Abitazioni concesse in locazione con patto di futura vendita e riscatto, di cui soggetto passivo d’imposta è l’assegnatario;

Ø      Pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure C7 e per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale;

Ø      Gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;

Aliquota d’imposta del 6,25 per mille:

Ø      Immobili, posseduti in aggiunta all’abitazione principale, con destinazione abitativa (categoria A);

Ø      Immobili diversi da quelli a destinazione abitativa (A/10 – B- C- D), comprese le categorie C2, C6, C7 che non siano di pertinenza dell’abitazione principale;

Ø      Immobili concessi in locazione;

Ø      Immobili sfitti;

Ø      Immobili concessi in uso gratuito a familiari e non;

Ø      Immobili regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.)

Aliquota d’imposta del 6 per mille:

Ø      Terreni agricoli

Aliquota d’imposta del 7 per mille:

Ø      Aree fabbricabili

2.        DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, la seguente detrazione d’imposta per l’anno 2006:

€ 103,29   per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (lo stesso deve avervi acquisito la relativa residenza anagrafica), fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora l'ammontare di detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua potrà essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima;

e maggiore detrazione di:

€ 130,00   per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

3.        DI APPLICARE per l’anno d’imposta 2006, al fine di favorire determinate categorie di contribuenti che versano in particolari situazioni di carattere sociale, le seguenti maggiori detrazioni per l’abitazione principale:

a)             Euro 154,94 per i soggetti proprietari di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

·       Nucleo familiare composto da una unità il cui reddito sia quello derivante da una pensione minima pari per l’anno 2006 a €. 5.558,54 annui; o pensione sociale pari per l’anno 2006 a € 4.089,54 e da assegni sociali pari per l’anno 2006 a € 4.962,36 annui;

·       Nucleo familiare composto da più unità il cui reddito sia quello derivante da n. 2 pensioni minime e/o sociali;

E’ escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e sua pertinenza.

I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della maggiore detrazione e non ha effetto retroattivo.

b)             Euro 154,94 per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50% e con reddito imponibile Irpef fino a € 15.493,71;

E’ escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e sua pertinenza.

I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della maggiore detrazione e non ha effetto retroattivo.

4.        DI RIDURRE del 50% l’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, in conformità al disposto di cui all’art. 3, comma 55, della Legge 662/1996 e dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

5.        DI RIDURRE del 50% l’imposta dovuta per abitazione principale e sua pertinenza dalle giovani coppie che acquistano l’immobile e stabiliscono la residenza nel territorio comunale.

Per giovane coppia s’intende:

-       nucleo familiare composto da due persone di sesso diverso;

-       con o senza figli;

-       coniugate o conviventi;

-       iscritte nello stesso stato di famiglia;

-       in cui entrambi i componenti abbiano età inferiore ai trentacinque anni alla data di acquisizione della residenza;

-       l’immobile soggetto alla riduzione d’imposta deve essere posseduto – anche per quote diverse – necessariamente e soltanto dai componenti la coppia;

Detta riduzione si applica a decorrere dalla data in cui viene acquisita la residenza e per il relativo periodo d’imposta e per i due anni d’imposta successivi, alla condizione del permanere della residenza di entrambi nel territorio comunale e a patto che nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda, oltre all’abitazione principale e pertinenza, altri beni immobili o diritti reali di godimento nel territorio nazionale;

I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della riduzione d’imposta e non ha effetto retroattivo.

= Omissis=