“ ESTRATTO dalla deliberazione n. 126 del 09.12.2004 adottata dalla Giunta Comunale del Comune di Villa Vicentina (Provincia di Udine) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2005”

LA GIUNTA COMUNALE

=Omissis=

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):

a) FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE                          5,50 per mille

b) ALTRI FABBRICATI:

·         IMMOBILI POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL’ABITAZIONE
PRINCIPALE CON DESTINAZIONE ABITATIVA                       6,25 per mille

·         IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI DESTINAZIONE
ABITATIVA                                                                                       6,25 per mille

c) TERRENI AGRICOLI                                                                               6,00 per mille

d) AREE FABBRICABILI                                                                            7,00 per mille

2. DI COMPRENDERE nella fattispecie di cui al precedente punto 1) lett. a):

·         Le pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure C7, e per non piu’ di una pertinenza per ciascuna abitazione principale;

·         Gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;

·         Le abitazioni concesse in locazione semplice e/o con patto di futura vendita e riscatto degli II.AA.CC.PP. (Enti senza scopo di lucro);

3. DI RIDURRE del 50% l’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili  o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, in conformità al disposto di cui all’art. 3, comma 55, della Legge 662/1996;

4. DI RIDURRE anche per l’anno 2005, del 50% l’imposta dovuta per abitazione principale e sua pertinenza dalle giovani coppie che acquistano l’immobile e stabiliscono la residenza nel territorio comunale. Per giovane coppia s’intende un nucleo familiare composto da due persone di sesso diverso, con o senza figli, coniugate o conviventi (iscritte nello stesso stato di famiglia) in cui entrambi i componenti abbiano età inferiore ai trentacinque anni alla data di acquisto della residenza. Detta riduzione si applica a decorrere dalla data in cui viene acquisita la residenza e per il relativo periodo d’imposta e per i due anni d’imposta successivi, alla condizione del permanere della residenza di entrambi nel territorio comunale e a patto che nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda, oltre all’abitazione principale e pertinenza, altri beni immobili o diritti reali di godimento nel territorio nazionale;

5. DI DETERMINARE in Euro 103,29= la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza dei suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della Legge 662/1996; qualora l'unico ammontare di detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua potrà essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima."

6. DI CONFERMARE anche per l’anno 2005 le seguenti maggiori detrazioni ai fini I.C.I.:

a)      Euro 154,94 per i soggetti proprietari di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

·          Nucleo familiare composta da una unità il cui reddito sia quello derivante da una pensione minima pari per l’anno 2005 a €. 420,12 mensili o sociale pari per l’anno 2005 a € 303,25, salvo adeguamenti;

·          Nucleo familiare composto da più unità il cui reddito sia quello derivante da n. 2 pensioni minime e/o sociali;

b)      Euro 154,94 per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50% e con reddito imponibile IRPEF fino a Euro 15.493,71;

nell’intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il termine di versamento del saldo;

= Omissis=