PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

Provincia di Udine

 

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 18/02/2011

 

 

 

Determinazione aliquote e detrazioni relative

all'imposta comunale sugli immobili. Anno 2011

 

 

 

..OMISSIS…

1) di confermare per l'anno 2011 le seguenti aliquote ICI:

a) esente D.L. 93/2008 convertito con Legge n. 126 del 24/07/2008 abitazione principale e relative pertinenze così come definite nell’art.8 del Regolamento Comunale ICI ;

b) nella misura del 4,00 per mille l’aliquota ICI per l'abitazione principale, così come definita dal D.Lgs 504/92 e dall'art. 8 del Regolamento Comunale e relative pertinenze dell'abitazione principale (garage, tettoie, ecc.) relativamente alle categorie catastali A1 A8 A9;

c) nella misura del 2,00  per mille l’aliquota ICI per le seguenti tipologie di fabbricati:

·         fabbricati di nuova costruzione da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori costruzione, ovvero, dalla data in cui il fabbricato costruito è adibito ad abitazione principale se antecedente alla data di ultimazione dei lavori;

·         fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 65 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, anche dichiarati inabitabili dall’Amministrazione Comunale, non utilizzati dai contribuenti prima e nel corso dei lavori, da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia ovvero, dalla data in cui il fabbricato ristrutturato è adibito ad abitazione principale, se antecedente alla data di ultimazione dei lavori;

·         fabbricati destinati ad attività commerciali (cat. catastale C1)  utilizzate direttamente dai proprietari.

d) nella misura del 5,50 per mille l’aliquota ICI per gli altri immobili ed aree come definiti dal Regolamento comunale;

 

e) euro 104,00 per la detrazione per l'abitazione principale e l'abitazione concessa in uso  gratuito ai familiari  relativamente alle categorie catastali A1 A8 A9 (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado: genitori - figli, figli - genitori, fratelli - sorelle); di tale concessione in uso gratuito deve essere data comunicazione al Comune;

Non è prevista l’applicazione della detrazione per abitazione principale  nei casi di locazione di immobili seppur con contratto registrato;

 

..OMISSIS…