ALIQUOTE APPLICABILI

1) ALIQUOTA DEL 4,5 PER MILLE

2) ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6 PER MILLE

(da applicarsi in tutti i casi non rientranti tra quelli previsti per l�aliquota ridotta). N.B.: nel caso di cittadini italiani residenti all'estero (iscritti A.I.R.E.) per l'abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto a propria disposizione, a condizione che non risulti locata, si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la detrazione d'imposta di � 103,29 (Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 12/DF del 5 giugno 2008).

La misura delle aliquote di cui ai precedenti punti deve essere applicata proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell�anno durante il quale sussistono le suddette condizioni (in dodicesimi); a tal fine il mese durante il quale il possesso si � protratto per almeno quindici giorni � computato per intero.

Aliquota agevolata per locazioni in base alla legge n. 431/1998 art. 2, comma 3

Al fine dell�applicazione dell�aliquota agevolata (4,5 per mille), si precisa che il conduttore deve aver stabilito la propria residenza presso l�immobile in locazione.
Il contribuente- soggetto passivo dovr� presentare all�Ufficio I.C.I., entro il 31.12.2011, l�apposito modello nel quale si attesti che l�immobile � stato concesso in locazione a persone che lo utilizzino come abitazione principale, indicando anche gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell�atto, nonch� la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sar� tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata.
Analogamente dovr� essere segnalata l�eventuale risoluzione anticipata del contratto.
Le pertinenze relative a questi immobili sono assoggettate all�aliquota ordinaria del 6 per mille.

Restano in ogni caso esclusi dall�aliquota ridotta i contratti di locazione di natura transitoria stipulati ai sensi dell�art. 5, comma 1 ed i contratti per gli studenti universitari di cui all�art. 5, comma 2, della medesima legge 431/1998, nonch� i contratti stipulati in regime di libero mercato (art. 2, comma 1, stessa legge) e quelli in regime legale di determinazione del canone (�equo canone�) o gli immobili che risultano affittati con i �patti in deroga�.

DETRAZIONI D'IMPOSTA COMUNALE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l�abitazione principale, per la quale non risulti applicabile l�esclusione dall�Imposta come previsto dal Decreto Legge 93/2008 (es. categorie catastali A/1, A/8 e A/9) � prevista una detrazione annua di � 103,29 dall�imposta dovuta ed � detraibile fino a concorrenza del suo ammontare fra gli aventi diritto.
La detrazione � rapportata al periodo dell�anno in cui si verifica questa condizione.
Quando l�unit� immobiliare � l�abitazione principale di pi� soggetti passivi, la detrazione va ripartita in parti uguali, a prescindere dalla quota di possesso.