ALIQUOTE APPLICABILI

1) ALIQUOTA DEL 4,5 PER MILLE

2) ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6 PER MILLE

(da applicarsi in tutti i casi non rientranti tra quelli previsti per l’aliquota ridotta). N.B.: nel caso di cittadini italiani residenti all'estero (iscritti A.I.R.E.) per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a propria disposizione, a condizione che non risulti locata, si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la detrazione d'imposta di € 103,29 (Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 12/DF del 5 giugno 2008).

La misura delle aliquote di cui ai precedenti punti deve essere applicata proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni (in dodicesimi); a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Aliquota agevolata per locazioni in base alla legge n. 431/1998 art. 2, comma 3

Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata (4,5 per mille), si precisa che il conduttore deve aver stabilito la propria residenza presso l’immobile in locazione.
Il contribuente- soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio I.C.I., entro il 31.12.2011, l’apposito modello nel quale si attesti che l’immobile è stato concesso in locazione a persone che lo utilizzino come abitazione principale, indicando anche gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata.
Analogamente dovrà essere segnalata l’eventuale risoluzione anticipata del contratto.
Le pertinenze relative a questi immobili sono assoggettate all’aliquota ordinaria del 6 per mille.

Restano in ogni caso esclusi dall’aliquota ridotta i contratti di locazione di natura transitoria stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 1 ed i contratti per gli studenti universitari di cui all’art. 5, comma 2, della medesima legge 431/1998, nonché i contratti stipulati in regime di libero mercato (art. 2, comma 1, stessa legge) e quelli in regime legale di determinazione del canone (“equo canone”) o gli immobili che risultano affittati con i “patti in deroga”.

DETRAZIONI D'IMPOSTA COMUNALE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’abitazione principale, per la quale non risulti applicabile l’esclusione dall’Imposta come previsto dal Decreto Legge 93/2008 (es. categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione annua di € 103,29 dall’imposta dovuta ed è detraibile fino a concorrenza del suo ammontare fra gli aventi diritto.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno in cui si verifica questa condizione.
Quando l’unità immobiliare è l’abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va ripartita in parti uguali, a prescindere dalla quota di possesso.