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COPIA |
C O M U N E D I U D I N E
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“omissis”
D E L I B E R A
1. Di determinare, per i motivi indicati in premessa, l’aliquota I.C.I. per il 2009 in base ai seguenti valori percentuali:
a) l’aliquota ordinaria del 6,00 per mille;
b) l’aliquota del 4,50 per mille:
b1) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione
b2) alle unità immobiliari per le quali il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
b3) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b4) alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Le unità immobiliari di cui al presente punto restano escluse dall’applicazione della detrazione d’imposta e delle maggiori detrazioni d’imposta di cui al punto 2) , 3) e 4) della presente delibera ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento I.C.I. .
Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio I.C.I., – entro il 31 dicembre 2009– copia del contratto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile è stato concesso in comodato.
Le dichiarazioni gia’ presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purche’ non si verifichino variazioni nei dati precedentemente comunicati.
La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata di cui al presente punto b4) per diversa destinazione dell’immobile va comunicata al Comune entro il 31 dicembre 2009;
b5) a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto “concordato” formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza. Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2009, l’apposito modello con il quale si comunica che l’immobile e’ stato concesso in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, oppure presentare copia del contratto registrato.
Le comunicazioni gia’ presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.
In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;
b6) alle pertinenze e agli accessori all’abitazione principale, ad esclusione di quelle asservite alle unità abitative di cui al precedente punto 1, lettera b) punto b5), per le quali si applica l’aliquota ordinaria del 6 per mille;
La misura delle aliquote di cui ai punti a), b) deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni;
2. di confermare, anche per l’anno 2009, la detrazione ordinaria di cui al comma 2 dell’art. 8 del D.Lvo 504/92 di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione in ogni caso degli immobili di cui all’art. 1 lett. b4) e b5);
3) di prendere atto dell’entrata in vigore del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 L. 24 luglio 2008 n . 126 il quale dispone:
“1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 , del citato decreto n.504 del 1992.
3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis […titolari di immobili ..non assegnatari della casa coniugale...-] e dall’articolo 8, comma 4 [cooperative edilizie a proprietà indivisa..], del decreto legislativo n.504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’art. 6 e i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 8 del citato decreto n. 504 del 1992…..”
4) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 con le modalità definite dalla circolare n. 3 del 16/04/03 del Ministero dell’Economia e della Finanze.
(f.to Daniele Cortolezzis) |
(f.to Carmine Cipriano) | ||
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