COPIA

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N. 7 d’ord.

 

OGGETTO:

Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. Aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2008.

Estratto

 

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione in data 18 febbraio 2008 alle ore 17.00 sotto la presidenza del sig. on. Elvio RUFFINO,  Presidente del Consiglio, con l’assistenza del  Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

“omissis”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

             “omissis”

D E L I B E R A

                         1.   Di determinare, per i motivi indicati in premessa, l’aliquota I.C.I. per il 2008 in base ai seguenti valori percentuali:

a) l’aliquota ordinaria del 6,00 per mille;

b) l’aliquota del 4,50 per mille:

b1)    alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione;

b2) alle unità immobiliari per le quali il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

b3) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b4)    alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Le unità immobiliari di cui al presente punto restano escluse dall’applicazione della detrazione d’imposta e delle maggiori detrazioni d’imposta di cui al punto 2) , 3) e 4) della presente delibera ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento I.C.I. .

Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio I.C.I., – entro il 31 dicembre 2008– copia del contratto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile è stato concesso in comodato.

Le dichiarazioni gia’ presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purche’ non si verifichino variazioni nei dati precedentemente comunicati.

La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata di cui al presente punto b4) per diversa destinazione dell’immobile va comunicata al Comune entro il 31 dicembre 2008;

b5)    a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto “concordato”  formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza. Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune,  entro il 31 dicembre 2008,  l’apposito modello con il quale si comunica che l’immobile e’ stato concesso in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, oppure  presentare copia del contratto.

         Le comunicazioni gia’ presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.

          In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

b6)    alle pertinenze e agli accessori all’abitazione principale, ad esclusione di quelle asservite alle unità abitative di cui al precedente punto 1, lettera b) punto b5), per le quali si applica l’aliquota ordinaria del 6 per mille;

La misura delle aliquote di cui ai punti a), b) deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni;

  1. di confermare, anche per l’anno 2008, la detrazione ordinaria di cui al comma 2 dell’art. 8 del D.Lvo 504/92 di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione degli immobili di cui all’art. 1 lett. b4) e b5);

3.   di approvare le maggiori detrazioni d’imposta a beneficio dell’abitazione principale, in sostituzione della detrazione di cui al precedente punto 2, nella misura e con i criteri di seguito specificati:

3a) DETRAZIONE FINO AD € 258,23 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 258,23 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di:

                                        i)    Persone anziane e disabili, possessori a titolo di proprietà o di usufrutto dell’unica abitazione, ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari. Per poter ottenere il beneficio delle suddetta detrazione d’imposta, devono sussistere le seguenti condizioni:

                                              Ø   acquisizione della residenza presso l’istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

                                              Ø   l’abitazione principale non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone;

                                  ii)   Contribuenti che versino in situazioni di grave disagio economico-sociale, quali componenti di un nucleo familiare che disponga di un indicatore I.S.E. relativo all’anno 2007 non superiore a:

-        5.800,00                         per nucleo di 1 componente;

-        9.600,00                         per nucleo di 2 componenti;

-     € 12.800,00                         per nucleo di 3 componenti;

-     € 15.700,00                         per nucleo di 4 componenti;

-     € 18.300,00                         per nucleo di 5 componenti;

-     € 20.800,00                         per nucleo di 6 componenti;

-     € 23.100,00                         per nucleo di 7 componenti ed oltre;

 

3b) DETRAZIONE FINO AD € 206,58 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 206,58 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di:

i)    contribuenti portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 4  della legge n. 104/1992 che dispongano di un indicatore I.S.E., relativo all’anno 2007, compreso nei limiti indicati nella seguente lettera ii);

ii)   ai nuclei familiari con presenza di persona o persone portatrici di handicap, riconosciute tali ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 che dispongano di un indicatore I.S.E., relativo all’anno 2007 ricompreso nei seguenti limiti:

-     da €   5.800,01        ad     9.000,00           per nucleo di 1 componente;

-     da €   9.600,01        ad  € 14.500,00           per nucleo di 2 componenti;

-     da € 12.800,01        ad  € 19.000,00           per nucleo di 3 componenti;

-     da € 15.700,01        ad  € 23.500,00           per nucleo di 4 componenti;

-     da € 18.300,01        ad  € 27.500,00           per nucleo di 5 componenti;

-     da € 20.800,01        ad  € 31.000,00           per nucleo di 6 componenti;

-     da € 23.100,01        ad € 34.500,00           per nucleo di 7 componenti ed oltre;

3c) DETRAZIONE FINO AD € 154,94 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 154,94 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare disponga di un indicatore I.S.E. relativo all’anno 2007 ricompreso nei seguenti limiti:

-     da €   5.800,01        ad     8.410,00           per nucleo di 1 componente;

-     da €   9.600,01        ad  € 13.920,00           per nucleo di 2 componenti;

-     da € 12.800,01        ad  € 18.560,00           per nucleo di 3 componenti;

-     da € 15.700,01        ad  € 22.765,00           per nucleo di 4 componenti;

-     da € 18.300,01        ad  € 26.535,00           per nucleo di 5 componenti;

-     da € 20.800,01        ad  € 30.160,00           per nucleo di 6 componenti;

-     da € 23.100,01        ad  € 33.495,00           per nucleo di 7 componenti ed oltre;

Per poter ottenere il beneficio delle maggiori detrazioni di cui al presente punto 3 lettere 3a), 3b) e 3c), il contribuente deve essere possessore, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell’abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione dell’abitazione di lusso classificata in categoria A/1, A8 e A9; le eventuali proprietà o comproprietà di altri fabbricati ostano pertanto all’applicazione della suddetta detrazione.

Le richieste di beneficio della maggiore detrazione, con allegata l’attestazione ISE rilasciata dai soggetti abilitati, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2008 mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Le attestazioni presentate o spedite dopo i suddetti termini non saranno favorevolmente accolte;

4) di prendere atto che dall’imposta dovuta per unità per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, ai sensi del comma 2 bis dell’art 8 D.Lvo 504/92, un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lvo 504/92. L’ulteriore detrazione, comunque non  superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Detta detrazione  si applica a tutte le abitazioni a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Di stabilire che la presente ulteriore detrazione non si applica agli immobili di cui all’art. 1 lett. b4) e b5) e di cui all’art. 11. c. 7 del Regolamento Ici (…anziani o disabili che stabiliscono la loro residenza in istituti di ricovero…)

Di precisare che ai soggetti passivi di cui al punto b2) della presente delibera (…titolari di immobili non assegnatari della casa coniugale...-) le detrazioni di cui al comma 2 e 2 bis dell’art. 8 del  D.Lvo 504/92 (punti 2 e 4 della presente delibera) trovano applicazione in proporzione alla quota posseduta.

Di precisare inoltre che l’ulteriore detrazione di cui al presente articolo puo’ essere gia’ applicata in sede di versamento dell’acconto 2008; 

5) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 con le modalità definite dalla circolare n. 3 del 16/04/03 del Ministero dell’Economia e della Finanze.”

“omissis”