COMUNE DI UDINE

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 d’ord. del 19 febbraio 2007

 

OGGETTO:

Imposta comunale sugli immobili I.C.I. Aliquote e detrazioni per l'anno di  imposta 2007.

 

“omissis”

         D E L I B E R A

                         1.   di determinare, per i motivi indicati in premessa, l’aliquota I.C.I. per il 2007 in base ai seguenti valori percentuali:

a) l’aliquota ordinaria del 6,00 per mille;

b) l’aliquota del 4,50 per mille:

b1) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione;

b2) alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; il presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Le unità immobiliari di cui al presente punto restano escluse dall’applicazione della detrazione d’imposta e delle maggiori detrazioni d’imposta di cui al punto 2) e 3) della presente delibera ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento I.C.I.

Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio I.C.I. del Comune, – entro il 17 dicembre 2007– copia del contratto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile e’ stato concesso in comodato gratuito.

Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni nei dati precedentemente dichiarati.

La perdita del diritto al  beneficio dell’aliquota agevolata di cui al presente punto b2) per diversa destinazione dell’immobile va comunicata al Comune entro il 17 dicembre 2007;

b3) a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto “convenzionato” formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune,   entro il 17 dicembre 2007  una Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile e’ stato concesso in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a persone che lo utilizzino come abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, oppure presentare copia dell’atto stesso.

         Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni nei dati precedentemente dichiarati.

  In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

b4) alle pertinenze e agli accessori all’abitazione principale, definite ai sensi del vigente regolamento comunale sull’I.C.I., ad esclusione di quelle asservite alle unità abitative di cui al precedente punto 1, lettera b) punto b3), per le quali si applica l’aliquota ordinaria del 6 per mille.

La misura delle aliquote di cui ai punti a), b) deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni;

2.      di confermare, anche per l’anno 2007, la detrazione ordinaria di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni;

3.      di approvare inoltre le maggiori detrazioni d’imposta a beneficio dell’abitazione principale, in sostituzione della detrazione di cui al precedente punto 2, nella misura e con i criteri di seguito specificati:

3a) DETRAZIONE FINO AD € 258,23 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 258,23 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di:

                                        i) Persone anziane e disabili, possessori a titolo di proprietà o di usufrutto dell’unica abitazione, ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari. Per poter ottenere il beneficio delle suddetta detrazione d’imposta, devono sussistere le seguenti condizioni:

                                        Ø acquisizione della residenza presso l’istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

                                        Ø che l’abitazione principale non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone;

                                        ii)   Contribuenti che versino in situazioni di grave disagio economico-sociale, quali componenti di un nucleo familiare che disponga di un indicatore I.S.E. relativo all’anno 2006 non superiore a:

-    5.700,00 per nucleo di 1 componente;

-    9.500,00 per nucleo di 2 componenti;

- € 12.600,00 per nucleo di 3 componenti;

- € 15.400,00 per nucleo di 4 componenti;

- € 18.000,00 per nucleo di 5 componenti;

- € 20.400,00 per nucleo di 6 componenti;

- € 22.700,00 per nucleo di 7 componenti ed oltre;

3b)         DETRAZIONE FINO AD € 206,58 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 206,58 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di:

i)   contribuenti portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 4  della legge n. 104/1992 che dispongano di un indicatore I.S.E. compreso nei limiti indicati nella seguente lettera ii);

ii)   ai nuclei familiari con presenza di persona o persone portatrici di handicap, riconosciute tali  ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 che dispongano di un indicatore I.S.E. ricompreso nei seguenti limiti:

-     da €   5.700,01   ad     8.500,00   per nucleo di 1 componente;

- da €   9.500,01 ad  € 14.250,00 per nucleo di 2 componenti;

- da € 12.600,01 ad  € 18.900,00 per nucleo di 3 componenti;

- da € 15.400,01 ad  € 23.100,00 per nucleo di 4 componenti;

- da € 18.000,01 ad  € 27.000,00 per nucleo di 5 componenti;

- da € 20.400,01 ad  € 30.600,00 per nucleo di 6 componenti;

-            da € 22.700,01            ad  € 34.000,00            per nucleo di 7 componenti ed oltre;

3c)         DETRAZIONE FINO AD € 154,94 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 154,94 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare disponga di un indicatore I.S.E. ricompreso nei seguenti limiti:

- da €   5.700,01 ad     8.365,00 per nucleo di 1 componente;

- da €   9.500,01 ad  € 13.775,00 per nucleo di 2 componenti;

- da € 12.600,01 ad  € 18.270,00 per nucleo di 3 componenti;

- da € 15.400,01 ad  € 22.330,00 per nucleo di 4 componenti;

- da € 18.000,01 ad  € 26.100,00 per nucleo di 5 componenti;

- da € 20.400,01 ad  € 29.580,00 per nucleo di 6 componenti;

-            da € 22.700,01            ad  € 32.915,00            per nucleo di 7 componenti ed oltre;

Per poter ottenere il beneficio delle maggiori detrazioni di cui al presente punto 3 lettere 3a), 3b) e 3c), il contribuente deve essere possessore, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell’abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione dell’abitazione di lusso classificata in categoria A/1; le eventuali proprietà o comproprietà di altri immobili ostano pertanto all’applicazione della suddetta detrazione.

Le richieste di beneficio della maggiore detrazione, con allegata l’attestazione ISE rilasciata dai soggetti abilitati  dovranno essere presentate entro il 17 dicembre 2007 mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 45/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Le attestazioni presentate o spedite dopo i suddetti termini non saranno favorevolmente accolte;

4.di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 con le modalità definite dalla circolare n. 3 del 16/04/03 del Ministero dell’Economia e della Finanze.

 

“omissis”