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Verbale di deliberazione della Giunta comunale

25 GENNAIO 2005

 

N. 43 d’ord.

 

 

 

Oggetto:Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione delle aliquote per l'anno 2005 e delle maggiorazioni alla detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

 

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LA GIUNTA COMUNALE

“omissis”

D E L I B E R A

1.Di determinare, per i motivi indicati in premessa, l’aliquota I.C.I. per il 2005 in base ai seguenti valori percentuali:

a) l’aliquota ordinaria del 6,00 per mille;

b) l’aliquota  del 4,50 per mille:

b1)    alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione;

b2)    alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; il presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti oppure non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Tali circostanze comportano la decadenza dell’applicazione dell’aliquota agevolata per l’intero anno di riferimento. Le unità immobiliari di cui al presente punto restano escluse dall’applicazione della detrazione d’imposta e delle maggiori detrazioni d’imposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, commi 5 e 6 del vigente Regolamento I.C.I..

Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente deve comunicare al Comune – Ufficio I.C.I. del Comune, – entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento,– copia del contratto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre al Comune  dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile e’ stato concesso in comodato.

Per i comodati sorti anteriormente al 31.12.2004 e non precedentemente comunicati al Comune, al fine di ottenere per l’anno 2005 i benefici dell’aliquota agevolata, il Contribuente deve darne comunicazione al  Comune, entro e non oltre il 31.07.2005  con le modalità di cui al paragrafo precedente.

In caso di tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui sopra, l’aliquota agevolata viene fatta decorrere dalla data di effettiva presentazione della stessa.

La perdita del diritto al  beneficio dell’aliquota agevolata di cui al presente punto b2) per diversa destinazione dell’immobile va comunicata al Comune  entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento.

b3)    a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto “convenzionato”  formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune,  entro novanta giorni dalla registrazione fiscale della locazione, una Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile e’ stato concesso in locazione indicando altresi  gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, oppure  presentare  copia  dell’atto stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione entro il termine suindicato determina la perdita del diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata per l’anno in corso, ed il  beneficio dell’aliquota ridotta avrà effetto dall’anno successivo a quello di presentazione della comunicazione e fino al termine della locazione. In caso di proroga e/o rinnovo  il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

b4)    alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.E.R. (ex Istituto Autonomo Case Popolari);

b5)    a favore dei possessori dell’unica unità immobiliare ad uso abitativo, temporaneamente non utilizzata, da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto. Quest’ultimo beneficio viene meno nell’ipotesi di  possesso – anche parziale – di altri fabbricati in questo Comune oppure in altri Comuni del territorio nazionale, e comporta l’applicazione dell’aliquota del 6 per mille. Restano escluse dall’aliquota ridotta le nuove costruzioni realizzate in proprio su area fabbricabile e/o area di risulta – limitatamente al periodo dell’eventuale mancata occupazione dei locali – per le quali si rende applicabile l’aliquota del 6 per mille dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, dalla data di accatastamento, alla data di utilizzo dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.

b6)    alle pertinenze e agli accessori all’abitazione principale, definite ai sensi dell’art. 16 del vigente regolamento comunale sull’I.C.I., ad esclusione di quelle asservite alle unità abitative di cui al precedente punto 1, lettera b) punto b3), per le quali si applica l’aliquota ordinaria del 6 per mille.

La misura delle aliquote di cui ai punti a), b) deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni;

2.      di confermare, anche per l’anno 2005, la detrazione ordinaria di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni;

3.      di approvare inoltre le maggiori detrazioni d’imposta a beneficio dell’abitazione principale, in sostituzione della detrazione di cui al precedente punto 2, nella misura e con i criteri di seguito specificati:

3a) DETRAZIONE FINO AD € 258,23 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 258,23 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di:

a)      Persone anziane e disabili, possessori a titolo di proprietà o di usufrutto dell’unica abitazione, ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone. Per poter ottenere il beneficio delle suddetta detrazione d’imposta, devono sussistere le seguenti condizioni;

Ø      possesso di una sola unità immobiliare (nell’ambito dell’intero territorio nazionale) adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell’abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione dell’abitazione di lusso classificata in categoria A/1, nonché di altri fabbricati o porzioni di fabbricati e/o aree fabbricabili;

Ø      acquisizione della residenza presso l’istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

Ø      che l’abitazione principale non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone;

b)      Contribuenti che versino in situazioni di grave disagio economico-sociale, quali componenti di un nucleo familiare che disponga di un indicatore I.S.E. relativo all’anno 2004 non superiore a:

-        5.358,00                         per nucleo di 1 componente;

-        8.930,00                         per nucleo di 2 componenti;

-     € 11.877,00                         per nucleo di 3 componenti;

-     € 14.556,00                         per nucleo di 4 componenti;

-     € 16.967,00                         per nucleo di 5 componenti;

-     € 19.289,00                         per nucleo di 6 componenti;

-     € 21.432,00                         per nucleo di 7 componenti ed oltre;

3b) DETRAZIONE FINO AD € 206,58 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 206,58 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di:

a)   contribuenti portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 4  della legge n. 104/1992 che dispongano di un indicatore I.S.E. compreso nei limiti indicati nella seguente lettera b);

b)   ai nuclei familiari con presenza di persona o persone portatrici di handicap, riconosciute tali  ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 che dispongano di un indicatore I.S.E. ricompreso nei seguenti limiti:

-     da €   5.358,01        ad     7.769,00           per nucleo di 1 componente;

-     da €   8.930,01        ad  € 12.949,00           per nucleo di 2 componenti;

-     da € 11.877,01        ad  € 17.222,00           per nucleo di 3 componenti;

-     da € 14.556,01        ad  € 21.106,00           per nucleo di 4 componenti;

-     da € 16.967,01        ad  € 24.602,00           per nucleo di 5 componenti;

-     da € 19.289,01        ad  € 27.969,00           per nucleo di 6 componenti;

-     da € 21.432,01        ad  € 31.076,00           per nucleo di 7 componenti ed oltre;

3c) DETRAZIONE FINO AD € 154,94 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 154,94 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare disponga di un indicatore I.S.E. ricompreso nei seguenti limiti:

-     da €   5.358,01  ad     7.769,00           per nucleo di 1 componente;

-     da €   8.930,01  ad  € 12.949,00           per nucleo di 2 componenti;

-     da € 11.877,01  ad  € 17.222,00           per nucleo di 3 componenti;

-     da € 14.556,01  ad  € 21.106,00           per nucleo di 4 componenti;

-     da € 16.967,01  ad  € 24.602,00           per nucleo di 5 componenti;

-     da € 19.289,01  ad  € 27.969,00           per nucleo di 6 componenti;

-     da € 21.432,01  ad  € 31.076,00           per nucleo di 7 componenti ed oltre;

Per poter ottenere il beneficio delle   maggiori detrazioni di cui al presente punto 3 lettere 3a), 3b) e 3c), il contribuente deve essere possessore, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell’abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione dell’abitazione di lusso classificata in categoria A/1; le eventuali proprietà o comproprietà di altri immobili ostano pertanto all’applicazione della suddetta detrazione.

Le richieste di beneficio della maggiore detrazione, con allegata l’attestazione ISE rilasciata dai soggetti abilitati  dovranno essere presentate entro il 31 luglio dell’anno di riferimento; se l’immobile è acquisito dopo tale data, l’attestazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento a saldo.

Nell’ipotesi di richiesta di maggiore detrazione per soggetti o famiglie con portatori di handicap di cui al punto 3b), oltre alla documentazione di cui al paragrafo precedente, va allegata una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, redatta ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 445/2000, di possesso dei requisiti di cui all’art. 4 della legge 104/1992.

Le attestazioni presentate o spedite dopo i suddetti termini non saranno favorevolmente accolte;

4.      di dare atto che il gettito presunto in dipendenza del presente provvedimento ammonta ad       € 19.900.000, così come indicato alla risorsa  7 “Imposta comunale sugli immobili” – Titolo I – del Bilancio di Previsione 2005;

1.            di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 con le modalità definite dalla circolare n. 3 del 16/04/03 del Ministero dell’Economia e della Finanze.

 

L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.