1)      di fissare per l’anno 2011 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30/12/1992 n° 504, e ss.mm.ii., come di seguito specificato:

 

-          6,00 ‰ (sei per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, a valere solo per le categorie A1, A8 ed A9;

-          6,00 ‰ (sei per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ivi residenti, a valere solo per le categorie A1, A8 ed A9;

-          6,00 ‰ (sei per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze, posseduti da cittadini italiani residenti all'estero, a valere solo per le categorie A1, A8 ed A9;

-          7,00 ‰ (sette per mille) aree edificabili;

-          7,00 ‰ (sette per mille) tutti i restanti fabbricati (aliquota ordinaria).

 

2)      di fissare per l’anno 2011 la somma di Euro 104,00 quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del D. Lgs. N° 504/92;

 

3)      di determinare l’importo minimo dei versamenti, relativamente all’imposta in oggetto, pari alla somma di Euro 4,00;

 

4)      di pubblicare per estratto la presente delibera nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs 446/97;