Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione delle aliquote dal 01.01.2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato con propria precedente deliberazione 17/12/1998, n.56 e rettificato con propria precedente deliberazione 29/03/1999, n.03;

RICHIAMATA la delibera giuntale n. 271/2003, esecutiva, con la quale si fissava per l'anno 2004 un'aliquota agevolata per i soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed un'aliquota ordinaria per i restanti soggetti;

RITENUTO anche per l'anno 2005 di avvalersi di tale facoltà e di fissare un'aliquota agevolata per i soggetti sopra menzionati, pari al 4,8% (quattrovirgolaottopermille);

PRESO ATTO altresì che occorre garantire comunque che il gettito complessivo dell'imposta per l'anno 2005 non sia inferiore al gettito dell'anno corrente, e pertanto si ritiene di fissare l'aliquota per i restanti soggetti pari al 7% (settepermille);

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ALL'UNANIMITA', con voti resi ed espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di fissare anche per l'anno 2005 un'aliquota agevolata pari al 4,8% (quattrovirgolaottopermille) a favore dei soggetti in premessa meglio specificati, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi;

2) di fissare contestualmente l'aliquota principale, per i restanti soggetti, in misura pari al 7% (settepermille) al fine di garantire per il 2005 un gettito almeno pari a quello dell'anno corrente;

3) di fissare in e 103,29 la riduzione di cui all'art. 8 del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) di demandare al Responsabile del Servizio ogni successivo adempimento per dar corso alla presente deliberazione;

Successivamente e con separata votazione, con gli stessi risultati della prima, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c. 19 della L.R. 21/2003 e ss. mm-