ESTRATTO DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 11 FEBBRAIO 2011

VISTA la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la

disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

VISTO il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 del D.L. 8.8.1996 n. 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.1996 n.

556;

VISTI gli artt. 52, 58 e 59 del Decr. Leg.vo n. 446 del 15.12.1997 e successive

modificazioni ed integrazioni che disciplina la suddetta imposta;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 156 della L. 27 dicembre 2006, n. 296

(Finanziaria 2007), le aliquote Ici devono essere deliberate dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il D.L 27 maggio 2008, n. 93 prevede l’esenzione per l’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale nonché alle ipotesi assimilate con regolamento

comunale con esclusione delle abitazioni accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e delle abitazioni

possedute da soggetti iscritti all’AIRE;

DATO ATTO altresì che lo stesso D.L. 93/2008, prevede che la minor imposta derivante

dall’applicazione di detta norma è rimborsata ai singoli Comuni con oneri a carico del bilancio dello

Stato;

VISTA la risoluzione 05/06/2008 n. 12/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze con

particolare riferimento alla posizione degli AIRE;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17.02.2009, con la quale

venivano determinate come segue le aliquote ICI e la detrazione per l'anno 2009:

4,5 per mille aliquota per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione · principale

· 6 per mille aliquota per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale

· detrazione per l’abitazione principale Euro 104,00

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2010 e le relative relazioni;

RICORDATA la necessaria correlazione che deve sussistere tra la determinazione

dell’aliquota e le previsioni di bilancio;

RILEVATO che l’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008 sospende il potere degli enti locali di

deliberare aumenti delle aliquote fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno;

RILEVATO che l’art. 1 comma 123 della Legge 13 dicembre n.220 (legge di stabilità 2011)

conferma la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle

addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti sino

all’attuazione del federalismo fiscale;

VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli

immobili approvato con deliberazioni del C.C. n. 26 del 14.11.1998, n. 4 del 26.02.1999, n. 37 del

15.12.2000, n. 3 del 15.01.2001, n. 19 del 01.07.2005, n. 10 del 13.02.2006 e n.25 del 25.09.2009;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.

267 del 18.08.2000;

Con voti:

Favorevoli 7

Astenuti 4 (Micoli Giuliano, Mariutti Bruno, Barberio Leonardo, Fabbro Michele) espressi

palesemente e per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) Di stabilire per l’anno 2011 le aliquote e la detrazione specificate come segue:

· 4,5 per mille l’aliquota per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,

accatastata nelle categorie A1, A8, A9, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti

Delibera di Consiglio n° 2011/00005 pag. 2 di 4

nel Comune di San Vito di Fagagna nonché per le unità immobiliari abitative possedute da

soggetti iscritti all’AIRE a condizione che non risultino locate;

6,0 per mille l’aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione · principale di cui

al punto precedente;

· di applicare per gli immobili che usufruiscono dell’aliquota ridotta la detrazione di Euro 104,00

prevista dalla legge.

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario, ai sensi dell'art. 18, 2°

comma del D.L. n. 504/92 nonché alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale per la sua

pubblicazione per estratto nella Gazzetta della Repubblica.

3) Di consegnare copia della presente deliberazione al responsabile dell’Ufficio associato dei

Tributi, affinchè provveda alla concreta attuazione di quanto qui contenuto, compresa l’idonea

pubblicità del presente atto, ed al responsabile del servizio finanziario per debita conoscenza.

Successivamente, con separata votazione di cui Favorevoli 7 (sette), Astenuti 4 (quattro) (Micoli

Giuliano, Mariutti Bruno, Barberio Leonardo, Fabbro Michele), la presente deliberazione viene

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a), della legge regionale

n. 17 del 24.05.2004.

Delibera