CONFERME PER L’ANNO 2011 |
Anche per l’anno 2011, ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, è prevista l’esenzione sulla prima casa di residenza e una pertinenze. Tale esenzione non si estende agli immobili (e relative pertinenze) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 ai quali si continuano ad applicare l’aliquota e la detrazione previste dal comune. A seguito della conferma delle aliquote comunali (Disposizione n. 1 del 17/02/2011 e delle disposizioni comunali regolamentari, il trattamento ai fini ICI per l’anno 2011 delle fattispecie imponibili è pertanto il seguente: |
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fattispecie |
trattamento ai fini ICI |
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a) abitazioni principali di residenza di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (sino a un massimo di 1 unita immobiliari per singola categoria)(per PERTINENZE si intendono quelle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate a servizio dell’alloggio principale) |
ESENTI |
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b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata |
ESENTI |
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c) unità immobiliari concesse in uso gratuito ed utilizzate come residenza anagrafica dai parenti ed affini fino al primo grado; |
ESENTI |
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d) immobili regolarmente assegnati dall’ Istituto Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) |
ESENTI |
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e) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa |
ESENTI |
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f) abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero (AIRE), a condizione che non risulti locata |
aliquota 4 per mille e detrazione di € 105,00 |
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g) abitazioni principali di residenza di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
aliquota 4 per mille e detrazione di € 105,00 |
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h) altri fabbricati, diversi dall’abitazione principale e dagli immobili di cui alle successive lett. c) e d – aree fabbricabili urbane |
aliquota 5,5 per mille |
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l) alloggi non locati e relative pertinenze; terreni agricoli e aree fabbricabili industriali commerciali e artigianali – fabbricati D |
7 per mille |
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AREE FABBRICABILI |
Con Deliberazione Consiliare n. 78 del 31/10/2000 e succ. aggiornamenti il comune di Torviscosa ha deliberato i valori venali a mq. validi anche ai fini del versamenti ICI. 7 (sette) per mille – in riferimento alle aree edificabili a destinazione industriale, artigianale e commerciale; 4 (quattro) per mille – in riferimento alle aree urbane che hanno ottenuto la concessione edilizia a fabbricare per un periodo non superiore ad anni 3 (durata concessione edilizia), esclusivamente per le destinazioni residenziali dei soggetti privati; 5,5 (cinque,cinque) per mille in riferimento alle aree urbane che non rientrano nel paragrafo su descritto; Per informazioni su questa materia i contribuenti interessati possono mettersi in contatto con l’ufficio tributi. | |||
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CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA |
L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) o dal titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi o dal locatario nel contratto di leasing avente per oggetto immobili; | |||
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DICHIARAZIONE COMUNICAZIONE I.C.I. |
Il contribuente nel momento in cui si verifica una variazione rilevante ai fini ICI (ultimazione dei lavori su un’area fabbricabile, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti, inagibilità del fabbricato o ulteriori eventi previsti dalle istruzioni dal modello di dichiarazione ICI) deve dichiararla al Comune entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il modello di dichiarazione ICI ministeriale o di comunicazione comunale. |
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA ANNUA DA PAGARE |
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 + pertinenze: (rendita catastale X 105) : 1000 X 4 – € 105,00 (detrazione abitazione principale) Altri fabbricati: (rendita catastale X 105) : 1000 X 5,5 Uffici e studi privati (cat. A/10): (rendita catastale X 1,05 X 50) : 1000 X 5,5 Negozi e botteghe (cat. C/1): (rendita catastale X 1,05 X 34) : 1000 X 5,5 Alloggi sfitti: (rendita catastale X 105) : 1000 X 7 Alloggi dati in locazione a canone concordato ex L. 431/98: (rendita catastale X 105) : 1000 X 4 Aree fabbricabili: valore come da D.Cons. 78/2000. : 1000 X 7 – 5,5 Terreni agricoli: (reddito dominicale X 1,25 X 75) : 1000 X 7 Ulteriori regole per il calcolo: in caso di contitolarità o di proprietà per un periodo inferiore all’anno, moltiplicare per la percentuale ed il periodo di possesso; la detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell’anno in cui si utilizza l’immobile come abitazione principale ed è ripartita in parti uguali tra i soggetti possessori che l’abitano; le pertinenze della abitazione principale (garage, cantina, soffitta, - categorie catastali C/2, C/6 e C/7) hanno lo stesso trattamento dell’immobile di residenza al servizio del quale sono destinate. Gli importi totali da pagare vengono arrotondati all’euro, in eccesso per importi superiori a 49 centesimi e in difetto per importi uguali o inferiori a 49 centesimi. L’importo minimo annuo di versamento è pari a 12 euro. |
INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o assistenza in materia di ICI, TARSU o altro tributo comunale
Il Servizio Tributi dell’Unione dei Comuni Centro Economico Bassa Friulana “COMUNE DI TORVISCOSA”(c/o Palazzo Municipale di Torviscosa Tel. 0431 927924) è a disposizione del cittadino lunedì giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30, il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30.