Delibera della Giunta Comunale n. 176 del 21.12.2004

“Imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – Tariffa anno 2005
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
            VISTO il titolo I°, cap. I° del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.;
 
            VISTO, in particolare, l'art. 6 del citato D.Lgs. così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 662/96, nel quale si stabilisce che l'aliquota deve essere fissata annualmente dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
 
            CONSIDERATO che, in base alle valutazioni effettuate in via presuntiva per la formazione del Bilancio di Previsione 2005 al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso, e in relazione ai programmi amministrativi ed alle esigenze di garantire la qualità dei servizi in questo Comune, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili possono essere confermate nelle misure previste per il 2004 ovvero:
- 4%o abitazione principale
- 4,5%o altri immobili;
 
            RICORDATO che è prevista la detrazione, pari a €. 103,29  per l'abitazione principale;
 
            RICORDATO, altresì, che con successivo apposito atto deliberativo, si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2005 nel quale sarà inserita la previsione d'entrata;
 
           
            Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,
 
 
D E L I B E R A
 
 
            1) DI CONFERMARE, per l'Anno 2005 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili già previste per il 2004 ovvero:
- 4%o abitazione principale
- 4,5%o altri immobili;
 
            2) DI DARE ATTO, inoltre, che la presente sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale come previsto dall'art. 58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97;
 
            3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 c. 12 lett. a) della L.R. n. 17/2004.
 
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Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2005

Aliquote e detrazioni ICI per situazioni particolari – anno 2005

 
IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            VISTO il Titolo I°, capo I° del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.;
 
            VISTA la delibera di C.C. n. 50 del 17.12.2001 con la quale si esaminava ed approvava con le dovute modifiche il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
 
            VISTO altresì il comma 5 dell'art. 1 della Legge 27.12.1997, n. 449, che testualmente recita: "I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori";
 
            RITENUTO di poter confermare anche per l'anno 2005 l'aliquota agevolata prevista dalla suindicata disposizione normativa nella misura pari allo 0 per mille (zero per mille), da applicarsi per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e che, nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente;
 
            RITENUTO di confermare la concessione del beneficio dell'aliquota agevolata alle stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; pertanto non spetta per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l'accatastamento o per i quali nel 2004 non sia stata pagata l'Imposta Comunale sugli immobili;
 
            RICORDATO che, è prevista la detrazione pari a €uro 103,29 per l'abitazione principale;
 
            ATTESO che il comma 3 dell'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, come integrato dall'art. 3 del D.L. 11.03.1997 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09.05.1997, n. 122, prevede la possibilità per i Comuni di elevare tale detrazione, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, fino ad €uro 258,23 "limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale";
 
            VISTA la proposta della Giunta Comunale di riconferma delle agevolazioni già in vigore nel 2004 così come previste nella deliberazione consiliare n. 3 del 16.2.2004;
 
            ESAMINATA la proposta del Consigliere Ciprian di elevare ad  €. 258,23 le detrazioni sulla abitazione principale, previste nelle sottoriportate tipologie indicate al punto 2 del deliberato;
 
            RICORDATO che, la previsione di entrata è stata inserita nel Bilancio di Previsione 2005;
 
            DOPO breve sospensione del Consiglio richiesta per verificare la proposta del Consigliere Ciprian anche sotto l'aspetto contabile e di incidenza sul Bilancio;
 
            ACQUISITO il parere di regolarità contabile sulla proposta Ciprian da parte della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi;
 
            UDITI gli interventi dei consiglieri così come riportati nel verbale dattiloscritto della seduta e conservato agli atti;
 
            CON la seguente votazione, espressa in forma palese;
 
Presenti            : 17
Votanti             : 17
Favorevoli            : 17
D E L I B E R A
 
            1) DI DETERMINARE, per l'anno 2005, l'aliquota agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura dello 0 per mille (zero per mille) a favore di soggetti che realizzino interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 27.12.1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni , da applicarsi:
 
a) per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente;
 
b) qualora sussistano le stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 3 dell'art. 1).
 
            2) DI STABILIRE per l'anno 2005, per le motivazioni in premessa meglio specificate, le seguenti maggiori detrazioni sull'abitazione principale, relativamente ai casi di seguito indicati:
 
a) PERSONE INDIGENTI che hanno beneficiato direttamente o per il proprio nucleo familiare di interventi assistenziali da parte del Comune:
            Importo detrazione €uro     258,23
 
b) NUCLEI FAMILIARI ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50%, nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2004, risulti inferiore ai seguenti limiti:
 
            1. per nucleo familiare composto da n. 2 persone            €uro            20.658,28
            2. per ogni persona in più                                       €uro       6.713,94
            Importo detrazione €uro     258,23
 
c) PERSONE componenti di nuclei familiari nell'ambito dei quali oltre all'abitazione principale sia presente come unico reddito una pensione sociale o assegno sociale di importo annuale non superiore a €uro 5.460,26.
            Importo detrazione €uro     258,23
 
d) NUCLEI FAMILIARI ove l'unico titolare di reddito sia rimasto disoccupato per almeno quattro mesi nell'arco dell'anno precedente all'anno di imposta e comunque sia stato possessore di redditi inferiori a €. 6000,00
            Importo detrazione €uro     258,23
 
            3) DI DARE ATTO che l'aliquota agevolata e le maggiori detrazioni saranno subordinate alla presentazione di apposita autocertificazione da presentarsi entro la data di pagamento del saldo dell'Imposta Comunale sugli immobili;
 
            4) DI DARE ATTO che, la presente sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale come previsto dall'art. 58, comma 4, del D. Lgs. n. 446/97;
 
 
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