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d e l i b e r a

 

1.   di confermare per l’anno 2006 le medesime aliquote e detrazioni relative all’I.C.I. fissate per il precedente esercizio e precisamente:

§        aliquota ICI da applicare all’abitazione principale                4,5‰

§        aliquota ICI da applicare alle aree fabbricabili                 6,0‰

§        aliquota ICI da applicare ai terreni agricoli                         5,5‰

§           aliquota del 2,0‰ per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. 449/97.

§        aliquota del 6,5‰ per tutte le altre tipologie di immobili ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale in zona B1 non occupati e non locati, per i quali viene prevista l’aliquota del 7,0‰ per gli stessi non è applicabile la riduzione del 50% per inagibilità o inabitabilità. 

 

2.   di fissare nella misura del 4‰ l’aliquota da applicare ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che abbiano per oggetto esclusivo e/o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili per un periodo massimo di tre anni decorrenti dalla data di fine lavori e a condizione che gli stessi non siano mai locati;

 

3.   di confermare, inoltre, la riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed inabitabili, con l’esclusione sopraindicata.

 

4.  di confermare la detrazione da applicare all’abitazione principale, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 come sostituito dall’art. 3, comma 55, della L. 662/96,  nella misura di Euro 104,00=.

 

5.   di confermare la maggiore detrazione da applicare all’abitazione principale a favore dei contribuenti, già individuati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30.01.1996, pari ad Euro 155,00.= e con la seguente revisione dei limiti di reddito:

-                Titolari di pensione con reddito individuale inferiore ad Euro 9.500,00.= e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore ad Euro 22.000,00.=

 

2.      di dare atto che il gettito presunto dell’imposta è quantificabile in Euro 685.000,00.= senza commissioni;

 

e, con separata unanime votazione,

 

3.      di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.