Estratto del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08.02.2005     

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 che istituisce, a partire dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

            Visto l’art. 6 del succitato D.Lgs., così come modificato dalla L. 23.12.1996 n. 662, che stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

            Visto il vigente Regolamento Comunale ICI;

 

            Visto che il termine per la deliberazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta è quella per l’approvazione del bilancio di previsione 2005;

 

            Vista la competenza deliberativa assegnata alla Giunta Comunale in ordine alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

 

            Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 03.02.2004 con la quale sono state fissate le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2004;

 

            Richiamati altresì:

1.                 l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, il quale stabilisce  che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2.                 l’art. 59, comma 1 lettera g del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà Regolamentare, il quale concede la facoltà di  determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

3.                 la deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 25.11.1997 con la quale sono stati fissati i valori di riferimento per le aree fabbricabili ai fini ICI;

 

Ritenuto opportuno aggiornare i valori stabiliti per le aree fabbricabili in ragione del mutato valore di mercato delle zone medesime, perseguendo nel contempo gli scopi di cui al citato art. 59 del D.Lgs. 446/97;

 

            Visto lo Statuto Comunale;

 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267/2000;

 

Vista la Legge 21.11.2000 n. 342;

 

Richiamata la Legge 28.12.2001, n. 448;

 

All’unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

 

d e l i b e r a

 

1.   di confermare per l’anno 2005 le medesime aliquote e detrazioni relative all’I.C.I. fissate per il precedente esercizio e precisamente:

§        aliquota ICI da applicare all’abitazione principale                4,5 

§        aliquota ICI da applicare alle aree fabbricabili                  6,0 

§        aliquota ICI da applicare ai terreni agricoli                         5,5 

§           aliquota del 2,0‰ per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. 449/97.

§        aliquota del 6,5‰ per tutte le altre tipologie di immobili ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale in zona B1 non occupati e non locati, per i quali viene prevista l’aliquota del 7,0‰ (per gli stessi non è applicabile la riduzione del 50% per inagibilità o inabitabilità).    

 

2.   di confermare, inoltre, la riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed inabitabili, con l’esclusione sopraindicata.

 

3.  di confermare la detrazione da applicare all’abitazione principale, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 come sostituito dall’art. 3, comma 55, della L. 662/96,  nella misura di Euro 104,00.

 

4.   di confermare la maggiore detrazione da applicare all’abitazione principale a favore dei contribuenti, già individuati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30.01.1996, pari ad Euro 155,00.= e con la seguente revisione dei limiti di reddito:

-                Titolari di pensione con reddito individuale inferiore ad Euro 9.000,00.= e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore ad Euro 21.000,00.=

 

2.      di aggiornare per l’anno 2005 i valori venali delle aree edificabili agli effetti della limitazione del potere di accertamento ICI come segue:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PER IL CAPOLUOGO:

ZONA A (aree libere edificabili)                € 30,00/mq

ZONA B1 (residenziale intensiva) € 35,00/mq

ZONA B3 (residenziale esterna) € 23,00/mq

ZONA B4 (complet. ex piani lottizz.) € 25,00/mq

ZONA C (di lottizzazione attuata) € 25,00/mq

ZONA C (di lottizzazione da attuare) € 10,00/mq

ZONA D3 (artig., industr. esistente

                                   per lotti liberi o edificabili) €18,00/mq

ZONA H3 (commerc. esist. per lotti

liberi edificabili)   18,00/mq

ZONA D2 (artigianale di progetto) € 10,00/mq   ZONA H2 (commerciale di progetto)   10,00/mq

 

PER LE FRAZIONI:

ZONA A (aree libere edificabili) € 30,00/mq

ZONA B3 (residenziale esterna) € 19,00/mq

ZONA B2 (di centro delle frazioni) € 19,00/mq

ZONA C (di lottizzazione attuata) € 24,00/mq

ZONA C (di lottizzazione da attuare)    9,00/mq

ZONA D3 (artig., industr. esistente

per lotti liberi o edificabili) € 18,00/mq

ZONA H3 (commerc. esist. per lotti

liberi edificabili)   18,00/mq

ZONA D2 (artigianale di progetto) € 10,00/mq ZONA H2 (commerciale di progetto)   10,00/mq

ZONA S (per serv. ed attrez.pubbliche) € 10,00/mq


ZONA S (per serv. ed attrez.pubbliche) € 10,00/mq

 

 

3.      di dare atto che il gettito presunto dell’imposta è quantificabile in Euro 660.000,00.= senza commissioni;

 

e, con separata unanime votazione,

 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.