CIRCOLARE INFORMATIVA I.C.I. ANNO 2011 COMUNE DI REMANZACCO
Le ALIQUOTE |
aliquota ORDINARIA DEL 6,0 per mille per: aree fabbricabili, terreni agricoli, fabbricati ad uso artigianale ed industriale appartenenti al gruppo D, C1, C2 e C3.- aliquota AGEVOLATA del 4,0 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto registrato alle condizioni stabilite dall’Accordo Territoriale stipulato il 30.07.1999 a Remanzacco, in attuazione della Legge n. 431/98, stipulati entro il 18/02/2004 o rinnovati successivamente a tale data. aliquota MAGGIORATA del 7,0 per mille per le seconde case e relative pertinenze, anche se sfitte o concesse in affitto/locazione. |
Aree Fabbricabili |
La scheda immobili e, conseguentemente, l’importo del bollettino per il 2011 sono già stati aggiornati con i valori minimi di riferimento per le aree fabbricabili approvati nel 2010. Questi ultimi sono comunque disponibili, per la consultazione, presso l’ufficio tributi del Comune di Remanzacco oppure sul sito internet www.comune.remanzacco.ud.it) Per informazioni relative alle zone interessate dai P.R.G.C. ci si può rivolgere all’Ufficio Tecnico o Ufficio Tributi del Comune. |
COME effettuare il Versamento Dell’imposta |
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato per mezzo dell’allegato bollettino postale, ccp n. 12090338 intestato a Comune di Remanzacco – riscossioni ICI presentando lo stesso in : TESORERIA COMUNALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO FILIALE DI REMANZACCO – Via Roma nr. 28, senza addebito di alcuna commissione oppure presso qualsiasi UFFICIO POSTALE con addebito della normale commissione postale.- oppure UTILIZZANDO IL MODELLO F24.- oppure con bonifico tramite le seguenti coordinate: IT32 N 03599 01800 000000131858 non si fa luogo al versamento se l’imposta annua dovuta risulta essere inferiore o uguale a €. 2,58 |
QUANDO Effettuare il Versamento |
PRIMA RATA - acconto entro il 16 GIUGNO 2011 SECONDA RATA - saldo entro il 16 DICEMBRE 2011 UNICA SOLUZIONE - acconto e saldo entro il 16 GIUGNO 2011 |
SANZIONI |
Il tardivo pagamento dell’imposta, rispetto alle date sopra riportate, comporterà l’addebito della sanzione, pari al 30% del totale dovuto. Il mancato pagamento dell’imposta dovuta, entro le scadenze suddette, comporterà il recupero coattivo del credito, con aggravio di sanzioni, interessi e spese.- |