LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che con il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, avente ad oggetto il riordino della finanza degli Enti Territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 421, è stata istituita con decorrenza 1°gennaio 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 7 del 02.02.2007 , esecutiva ai sensi di legge con la quale si determinava l'l.C.I. per l'anno 2007;
RITENUTO di confermare anche per il 2008 le stesse aliquote e le stesse detrazioni fissate per il 2007;
VISTA il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000 n.388;
RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera f) del citato T.U. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
P R O P O N E
1 - di confermare al 4,5°/°°° (quattrovirgolacinquepermille), per le causali in premessa espresse, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008, per quanto riguarda le abitazioni principali (prima casa) di residenti con le relative pertinenze (garage e ripostigli) e di confermare altresì al 5,5°/°°° (cinquevirgolacinquepermille) le seconde abitazioni;
2 - di confermare, per l'anno 2008 al 6,5 °/°°° (seivirgolacinquepermille) l'aliquota per tutte le altre categorie di imposizione;
3 - di confermare anche per l'anno 2008, la detrazione per l'abitazione principale ad €.155,00 e quelle per casi particolari (anziani in casa di riposo €.258,00 e famiglie con portatori di handicap €. 207,00 - con i requisiti della legge 18/1980);
4 - di prendere atto dell'art. 1 commi 5 e 6 della Legge n° 244/2007 (ulteriore detrazione per abitazione principale)
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
UDITA la relazione sull'argomento;
Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1 - di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede;
E
CON VOTAZIONE UNANIME
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e succ. mod. e int.