PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

1. ALIQUOTE e DETRAZIONE:                                       anno 2011            anno 2010

 

- Aliquota ordinaria                                                                      5,8 per mille             idem

- Abitazione principale e pertinenze                                             4,8 per mille             idem

- Abitazione non locata in aggiunta a quella

  principale e relative pertinenze                                                   7,0 per mille             idem

- fabbricato ad uso diverso dall'abitazione                                    5,8 per mille             idem

- terreni agricoli                                                                          5,8 per mille             idem

- aree edificabili                                                                         5,8 per mille             idem

 

q       Abitazione Principale ESENTE: si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi famigliari dimorano abitualmente e si verifica esclusivamente nei seguenti casi previsti dalla Legge:

- abitazione di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione del soggetto passivo;

- abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado: genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle);

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in Istituto di ricovero sanitario o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

- alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari o altro Ente Pubblico.

- fabbricato di proprietà coniuge non assegnatario.

 

q       Abitazione principale con applicazione della sola aliquota ridotta (4,8 per mille):

- abitazione LOCATA con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

- abitazione detenuta da soggetto non residente nel territorio dello Stato, iscritto all’AIRE, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che sia l’unica nel territorio nazionale.

 

q       Abitazione Principale con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione:

   - immobili rientranti nella categoria catastale A1 – A8 – A9

 

q       Detrazione: per l’abitazione principale (non rientranti nei casi di esenzione) del soggetto passivo € 104.- rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali.

q          Pertinenze all’abitazione principale: gli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 C.C., sono assoggettati al medesimo trattamento previsto per l'abitazione principale, senza limitazioni di numero.

 

2. DICHIARAZIONE:

 

La dichiarazione, effettuata su modello ministeriale, deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di ubicazione degli immobili e terreni, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, che verrà stabilito da apposito Decreto Ministeriale.

 

3. VERSAMENTI:

 

Il versamento dell'imposta per l'anno in corso avviene in due rate:

 

Ø                    1^ rata  entro il 16.06 per l'importo pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni di dodici mesi dell'anno precedente ( anno 2010);

 

Ø                    2^ rata  dal 1.12 ed entro il 16.12 per il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con applicazione delle aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2011, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

E' possibile versare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il termine di versamento della prima rata (16.06), con applicazione delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l'anno 2011;

 

Non si effettua il versamento per ammontare complessivo dovuto per tutto l’anno, inferiore ad € 5,00 (risultante dalla somma dell’ acconto con il saldo)

 

Il versamento avviene utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale intestati alla Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Via Marco Volpe n. 45 - 33100 Udine - c.c.p. 88632450 - direttamente alla stessa oppure negli Uffici Postali. Lo stesso può essere effettuato anche attraverso il modello F24.

 

Per le persone decedute:

- nel primo semestre, l'imposta in acconto può essere versata entro il termine del 16.12.2011

- nel secondo semestre, l'imposta a saldo può essere versata entro il 16.06 dell'anno successivo.

 

 

Nel caso di contitolari, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purchè l'imposta sia interamente assolta e ne venga data comunicazione all'Ufficio Tributi.

 

 

IMPORTO MINIMO: l’Art. 6 comma 4 del Regolamento per la disciplina delle Entrate prevede che non si procede ad effettuare il versamento delle entrate tributarie così come il Comune non provvede a rimborsare, nel caso di importi annui inferiori ad € 5,00 (cinque/00)

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Delibera della Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2011 sono stati stabili i valori minimi dichiarabili ai fini I.C.I. delle aree edificabili, come di seguito riportato:

 

PORPETTO

§         ZONA A – di nucleo tipico storico                                                        35,00

§         ZONA B2– di completamento estensiva                                                35,00

§         ZONA C – di espansione NON URBANIZZATA                                15,00

§         ZONA C – di espansione URBANIZZATA (dalla convenzione)                  45,00

§         ZONA D2 – industriale di interesse comunale                                        10,00

§         ZONA D3 – industriale esistente                                                           20,00

§         ZONA H2 – commerciale di int. Comunale NON URB.                        20,00

§         ZONA H2 – com. di int. Com. URBANIZZATA                                  45,00

(e/o dalla data della convenzione)

 

 

CORGNOLO – CASTELLO – PAMPALUNA

§         ZONA A – di nucleo storico                                                                   30,00

§         ZONA B1 – di completamento intensiva                                                 35,00

§         ZONA B2 – di completamento estensiva                                                30,00

§         ZONA C – di espansione NON URBANIZZATA                                  15,00

§         ZONA C – di espansione URBANIZZATA (dalla convenzione)                    35,00

§         ZONA D3 – industriale esistente                                                             15,00