Informa
Che con Decreto Legge n.93/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2008 si prevede l'esenzione, a partire dalla rata di giugno prossimo, dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9.

1. ALIQUOTE e DETRAZIONE:

anno 2008

anno 2007

- Aliquota ordinaria

5,8 per mille

idem

- Abitazione principale e pertinenze

4,8 per mille

idem

(Detrazione €. 104,00)

 

 

- Abitazione non locata in aggiunta a quella

 

 

principale e relative pertinenze

7,0 per mille

idem

- Fabbricato ad uso diverso dall'abitazione

5,8 per mille

idem

- Terreni agricoli

5,8 per mille

idem

- Aree edificabili

5,8 per mille

idem

Abitazione principale (ai fini dell'esenzione): si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:

  • abitazione di proprietà, usufrutto o diritti di abitazione del soggetto passivo;
  • abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
    • abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado: genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle);
    • abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in  Istituto di ricovero sanitario o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
    • abitazione detenuta da soggetto non residente nel territorio dello Stato, iscritto all'AIRE , posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che sia runica nel territorio nazionale;
    • abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
    • alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari o altro Ente Pubblico.

    Pertinenze all'abitazione principale: gli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi dell'alt 817 C.C., sono assoggettati alla medesima aliquota prevista per l'abitazione principale, senza limitazioni di numero;


    2. DICHIARAZIONE:
    La dichiarazione, effettuata su modello ministeriale, deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di ubicazione degli immobili e terreni, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, che verrà stabilito da apposito Decreto Ministeriale.

    3.  VERSAMENTI:
    II versamento dell'imposta per l'anno 2008 avviene in due rate:
    - 1A rata entro il 16.06.2008 per l'importò pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni di dodici mesi dell'anno precedente ( anno 2007);
    - 2A rata entro il 16.12.2008 per il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con applicazione delle aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
    E' possibile versare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il termine di versamento della prima rata (16.06.2008), con applicazione delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l'anno 2008;
    II versamento avviene utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale intestati alla Equitalia Udine S.p.A. PORPETTO - UD - ICI - c.c.p. 88632450 - direttamente alla stessa oppure negli Uffici Postali. Per le persone decedute:

    • nel primo semestre, l'imposta in acconto può essere versata entro il termine del
      16.12.2008
    • nel secondo semestre, l'imposta a saldo può essere versata entro il 30.06 dell'anno
      successivo.
    Nel caso di contitolari, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta sia interamente assolta e ne venga data comunicazione all'Ufficio Tributi