VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 22/12/2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ADOZIONE DELL’ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONI AI FINI DELL’I.C.I. PER L’ANNO 2009”, allegata;
UDITA la relazione del Sindaco che illustra la suddetta proposta;
UDITA la discussione documentata ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTA
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
presenti e votanti: n. 10 – favorevoli: n. 10- contrari: n. // – astenuti: n. //;
DELIBERA
· di approvare la proposta di deliberazione avente a d oggetto: “ADOZIONE DELL’ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI AI FINI DELL’I.C.I. PER L’ANNO 2009”, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Data l’urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:
presenti e votanti: n. 10 – favorevoli: n. 10- contrari: n. // – astenuti: n. //;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 della L.R. 17/2004.
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/2008
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Adozione dell’aliquota e delle detrazioni ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2009
Viste le Leggi n. 662/1996 e n. 448/99 che fissano il principio della contestualità della approvazione delle aliquote dei tributi e dell’approvazione del bilancio nonché l’articolo 53 della legge n. 388/2000, nel testo sostituito dall’articolo 27 della Legge n. 488/2001, il quale afferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Atteso che ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata in misura non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite nei casi previsti nello stesso articolo, così come disposto anche dagli articoli 6, 2° comma del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal Decreto Legislativo n. 539/1996 e dalle nuove disposizioni introdotte dalle leggi nn. 446 e 449 del 1997;
Richiamato l’art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 504/1992 che stabilisce come l’Amministrazione Comunale adotti le deliberazioni che fissano la misura dell’aliquota I.C.I. per l’anno solare successivo entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Preso atto che l’art. 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) modifica l’art. 6 , comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e stabilisce che fra le competenze del Consiglio Comunale rientra la determinazione dell’aliquota ICI, con effetto per l’anno successivo;
Visto l’art. 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto quanto disposto dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126, in ordine all’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Richiamata la Risoluzione Ministero dell’economia e delle finanze 5/6/2008 n. 12/DF di interpretazione al D.L. 27 maggio 2008, n. 93 in merito a:
· Condizioni per il riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale
· Definizione di abitazione principale
· Individuazione delle pertinenze dell’abitazione principale
· Individuazione degli immobili assimilati all’abitazione principale
· Regime di esenzione dell’ex casa coniugale
· Esenzione degli immobili delle cooperative edilizie e degli immobili destinati ad abitazione degli Ater.
Considerato che il nuovo sistema dei trasferimenti regionali al bilancio è strutturato in funzione delle esigenze di perequazione collegate al determinarsi di un considerevole aumento dell’autonomia impositiva e capacità fiscale degli Enti locali con riferimento a quote pro-capite definite in base a parametri che tengano conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, infrastrutturali e delle situazioni economiche e sociali, per cui è importante valutare attentamente la possibilità di reperire disponibilità finanziarie;
Dato atto che l’art. 77 bis della legge 6 agosto 2008 n. 133 al comma 30 prevede la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, eccezion fatta per gli aumenti relativi alla TARSU;
Atteso che le esigenze di equilibrio di bilancio in corso di predisposizione non consentono di comunque riduzioni delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili rispetto a quelle in vigore nell’anno 2008 anche in relazione all’aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili, ai nuovi programmi e servizi che l’Amministrazione intende attivare e all’alto livello di qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività di Pradamano, nonché al mancato gettito dovuto a seguito dell’esenzione ICI delle abitazioni principali;
Dato quindi atto che, per l’anno 2009 è necessario confermare le misure delle aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili in vigore per l’anno 2008;
Vista la Legge 449/97, di accompagnamento alla Finanziaria per il 1998, che all’art. 1, comma 5 ha dato la possibilità ai comuni di fissare aliquote ICI inferiori al 4 per mille, per tre anni dalla data di inizio lavori, a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati a:
- Recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
- Recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati in centri storici;
- Realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
- Utilizzo di sottotetti.
Considerato che l’aliquota ridotta per gli interventi appena citati, mira ad incentivare il recupero di unita immobiliari fatiscenti e pericolanti, dando così maggiore lustro architettonico al Comune;
Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che prevede agevolazioni fiscali per il proprietario e per l’inquilino che abbiano stipulato un contratto a canale agevolato;
Preso atto di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 5 del vigente Regolamento ICI che prevede la possibilità di deliberare un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato;
Ritenuto opportuno fissare in € 150,00 la detrazione complessiva da attribuire alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ricadenti nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e non aventi diritto all’ esenzione prevista dalla legislazione nazionale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
1. Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. Di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 nelle seguenti misure:
- Aliquota ordinaria: 5 per mille (cinque per mille);
- Aliquota ridotta: 3,5 per mille (tre virgola cinque per mille) a favore di:
a) proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall’inizio lavori;
- Aliquota ridotta: 4,5 per mille (quattro virgola cinque per mille) a favore di:
a) abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, esclusivamente se nella stessa il parente, titolare anch’egli del diritto di proprietà o altro diritto reale minore in quota parte sulla stessa, ha stabilito la propria residenza;
b) abitazione concessa in locazione con contratti di locazione agevolati ad uso abitativo conformi a quelli definiti dall'Accordo Territoriale per il Comune di Pradamano stipulato dalle organizzazioni provinciali dei proprietari e degli inquilini, in applicazione del disposto dall'art. 2, comma 3, Legge n. 431/98. L’aliquota ridotta decorre dalla data di trasferimento della residenza dell’inquilino nell’abitazione oggetto del contratto e si protrae sino alla scadenza del contratto stesso con contestuale permanenza del requisito della residenza;
c) immobile destinato ad abitazione principale, così come definita dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 504/1992, ricadente nelle categorie catastali A1 o A8 o A9;
d) pertinenze delle abitazioni di cui ai punti a), b), c) classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e secondo le modalità previste nell’art. 5 comma 1. del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
3. Di fissare in € 150,00 la detrazione per l’abitazione principale da applicarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per gli immobili ricadenti nelle categorie catastali A1, A8, A9;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 Roma EUR – per la pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, 2° comma, del decreto legislativo n. 446/1997.
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Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraesposta.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mariacristina Virgilio