VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 14/12/2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione dell’aliquota e della detrazioni ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2008”, allegata;

UDITA la relazione del Sindaco che illustra la suddetta proposta;

UDITA la discussione documentata ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, così come modificata dall’art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti e votanti: n. 11 – favorevoli: n. 7- contrari: n. 3 (Giacomelli – Tessaro – Petrillo) – astenuti: n. 1 (Marson);

 

DELIBERA

 

·           Di approvare la proposta di deliberazione avente a d oggetto: “Adozione dell’aliquota e delle detrazioni ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2008”, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

 

Data l’urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

presenti e votanti: n. 11 – favorevoli: n. 7- contrari: n. 3 (Giacomelli – Tessaro – Petrillo) – astenuti: n. 1 (Marson);

 

 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della  L.R. 17/2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

n. 43 del 14.12.2007

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

OGGETTO: Adozione dell’aliquota e delle detrazioni ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2008

 

 

Viste le Leggi n. 662/1996 e n. 448/99 che fissano il principio della contestualità della approvazione delle aliquote dei tributi e dell’approvazione del bilancio nonché l’articolo 53 della legge n. 388/2000, nel testo sostituito dall’articolo 27 della Legge n. 488/2001, il quale afferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Atteso che ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata in misura non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite nei casi previsti nello stesso articolo, così come disposto anche dagli articoli  6, 2° comma del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal Decreto Legislativo n. 539/1996  e  dalle nuove disposizioni introdotte dalle leggi nn. 446 e 449 del 1997;

 

Richiamato l’art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 504/1992 che stabilisce come l’Amministrazione Comunale adotti le deliberazioni che fissano la misura dell’aliquota I.C.I. per l’anno solare successivo entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Preso atto che l’art. 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) modifica l’art. 6 , comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e stabilisce che fra le competenze del Consiglio Comunale  rientra la determinazione delle aliquota ICI, con effetto per l’anno successivo;

 

Visto l’art. 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Dato atto che:

q       le modifiche normative previste a livello nazionale dalla Legge Finanziaria Statale per l’ICI , non sono ancora state approvate in maniera definitiva e potrebbero subire variazioni nel corso dell’iter parlamentare;

q       le modifiche in termini di minori entrate compensate da trasferimenti erariali sostitutivi dovranno comunque essere recepite dalla normativa regionale in materia di trasferimenti al sistema degli enti locali;

q       in termini assoluti, per il bilancio comunale, le modifiche normative previste non comporteranno squilibri in quanto le eventuali previste future minori entrate per ICI verranno compensate da corrispondenti trasferimenti erariali;

q       l’Amministrazione comunale ritiene comunque prioritario provvedere ad approvare il bilancio di previsione 2008 entro dicembre 2007 onde evitare il ricorso alla gestione provvisoria;

 

Atteso che le esigenze di bilancio, così come  previste per il 2008 nella bozza approvata dalla Giunta Comunale in data 12.11.2007 con atto n. 133, consentono di confermare l’aliquota dell’Imposta in vigore nell’anno 2007 anche in relazione all’aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili, ai nuovi  programmi e servizi che l’Amministrazione intende attivare e  all’alto livello di  qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività di Pradamano;

 

Ritenuto quindi di confermare le misure delle aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili in vigore per l’anno 2007;

 

Preso atto che l’art. 8 del Regolamento comunale che riprende il disposto dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 del D. Lgs. 662/1996, il quale dispone che con la deliberazione che determina l’aliquota il Comune ha la facoltà di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o in alternativa, aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale per particolari situazioni di disagio economico e sociale, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

 

Vista la Legge 449/97,  che all’art. 1, comma 5 ha dato la possibilità ai comuni di fissare aliquote ICI inferiori al 4 per mille, per tre anni dalla data di inizio lavori,  a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati a:

-     Recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

-     Recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati in centri storici;

-     Realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

-     Utilizzo di sottotetti.

 

Considerato che l’adozione di un’aliquota ridotta per gli interventi appena citati, favorirebbe ulteriormente il recupero di unita immobiliari fatiscenti e pericolanti, dando così maggiore lustro architettonico al Comune;

 

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che prevede agevolazioni fiscali per il proprietario e per l’inquilino che abbiano stipulato un contratto a canale agevolato;

 

            Preso atto di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 6 del vigente Regolamento ICI che prevede la possibilità di deliberare un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato;

 

Considerato che l’adozione di un’aliquota agevolata nei casi appena citati, favorirebbe il mercato delle locazioni  abitative;

 

Ritenuto opportuno confermare anche per  il 2008, l’aumento della  detrazione per abitazione principale  a €  258,00,  per i soggetti ICI aventi i seguenti requisiti:

q       contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all’anno 2006, non superiore a € 12.000,00  aumentato di € 3.000,00 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I.. Per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF, relativo all’intero nucleo familiare dimorante di fatto nell’abitazione oggetto della detrazione;

 

Confermato che con l’aumento della detrazione da euro 150,00 a euro 258,00, come prima riportato, viene rispettato l’equilibrio di bilancio così come previsto dall’art. 8, 5° comma, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta;

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

 

 

PROPONE

 

1.      Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed approvato; 

2.      Di approvare  le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 nelle seguenti misure:       
- Aliquota ordinaria: 5  per mille (cinque per mille);   

 

- Aliquota ridotta: 3,5 per mille (tre virgola cinque per mille) a favore di:

 

a) proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall’inizio lavori;


- Aliquota ridotta: 4,5 per mille (quattro virgola cinque per mille) a favore di:       

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità adibita ad abitazione principale;    

b) abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;  

c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;

 

d) abitazioni concesse in locazione con contratti di locazione agevolati ad uso abitativo conformi a quelli definiti dall'Accordo Territoriale per il Comune di Pradamano stipulato dalle organizzazioni provinciali dei proprietari e degli inquilini, in applicazione del disposto dall'art. 2, comma 3, Legge n. 431/98. L’aliquota ridotta decorre dalla data di trasferimento della residenza dell’inquilino nell’abitazione oggetto del contratto e si protrae sino alla scadenza del contratto stesso con contestuale permanenza del requisito della residenza;

 

e) pertinenze delle abitazioni di cui ai punti a), b) e c), classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e secondo le modalità previste nell’art. 8 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

 

3.      Di fissare in € 150,00 la detrazione per l’abitazione principale da applicarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell’articolo 8 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;   

4.      Di stabilire che la detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze specificate nell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, viene aumentata a   € 258,00 (duecentocinquantotto) per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all’anno 2007, non superiore a € 12.000,00 aumentato di € 3.000,00 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I. . Per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF, relativo all’intero nucleo familiare dimorante di fatto nell’abitazione oggetto della detrazione.

 

5.      Di confermare l’applicazione delle detrazione per l’abitazione principale di € 150,00 anche alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado esclusivamente a norma di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

6.      Di stabilire l’applicazione della detrazione per abitazione principale  anche alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili, a titolo di proprietà, di usufrutto o uso, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o presso familiari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

7.      Di dare atto che con l’aumento delle detrazione per particolari situazioni di disagio economico-sociale viene rispettato l’equilibrio di bilancio così come previsto dall’articolo 8, 8° comma, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;                    

8.      Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 Roma EUR – per la pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, 2° comma, del decreto legislativo n. 446/1997.

 

9.      di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della LR 21/2003, come sostituito dall’art. 17 della LR 17/2004 per consentire la conseguente immediata approvazione del bilancio di previsione 2008 ;

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma  dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraesposta.

 

Pradamano,  7 dicembre 2007

 

                                               LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                       Mariacristina Virgilio