VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 164 DEL 15/11/2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione dell’aliquota e della detrazione ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2007”, allegata;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;

VISTO l’art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Unanime nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno

 

DELIBERA

 

·           Di approvare la proposta di deliberazione avente a d oggetto: “Adozione dell’aliquota e delle detrazioni ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2007”, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

 

Data l’urgenza, unanime nel voto reso in distinta votazione astenuti e contrari nessuno

 

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della  L.R. 17/2004.

 


Allegato alla delibera di Giunta comunale

             n. 164 del 15/11/2006

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

OGGETTO: Adozione dell’aliquota e delle detrazioni ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2007

 

 

Preso atto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote dei tributi rientra tra le competenze della Giunta comunale;

               

Viste le Leggi n. 662/1996 e n. 448/99 che fissano il principio della contestualità della approvazione delle aliquote dei tributi e dell’approvazione del bilancio nonché l’articolo 53 della legge n. 388/2000, nel testo sostituito dall’articolo 27 della Legge n. 488/2001, il quale afferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Atteso che ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata in misura non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite nei casi previsti nello stesso articolo, così come disposto anche dagli articoli  6, 2° comma del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal Decreto Legislativo n. 539/1996  e  dalle nuove disposizioni introdotte dalle leggi nn. 446 e 449 del 1997;

 

Richiamato l’art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 504/1992 che stabilisce come l’Amministrazione Comunale adotti le deliberazioni che fissano la misura dell’aliquota I.C.I. per l’anno solare successivo entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Preso atto che l’art. 42 lettera f) del Testo Unico degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 267/2000 stabilisce che fra le competenze del Consiglio Comunale non rientra la determinazione delle aliquote dei tributi;

 

Considerato che il nuovo sistema dei trasferimenti regionali al bilancio è strutturato in funzione delle esigenze di perequazione collegate al determinarsi di un considerevole aumento dell’autonomia impositiva e capacità fiscale degli Enti locali con riferimento a quote pro-capite definite in base a parametri che tengano conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, infrastrutturali e delle situazioni economiche e sociali, per cui è importante valutare attentamente la possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti che si verranno a creare per effetto anche della Legge Finanziaria per l’anno 2007 che introduce nuove riduzioni  dei trasferimenti  agli EE.LL. che incideranno sugli assetti finanziari del Comune;

 

Esaminati i dati forniti dall’ufficio tributi sulla base dei quali emerge il consolidamento della base imponibile ICI accertata nel  corso degli ultimi anni;

 

Atteso che le esigenze di bilancio in corso di predisposizione non consentono di confermare  l’aliquota dell’Imposta in vigore nell’anno 2006 anche in relazione all’aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili, ai nuovi  programmi e servizi che l’Amminstrazione intende attivare e  all’alto livello di  qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività di Pradamano;

 

Ritenuto quindi necessario procedere con l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Imposta comunale sugli Immobili per l’anno 2007 fissando la stessa nella misura del 5 per mille e lasciare invece invariata al 4,5 per mille l’aliquota applicabile all’abitazione principale e alle relative pertinenze, e ai fabbricati adibiti ad abitazione concessi in comodato ai parenti ed alle relative pertinenze;

 

Preso atto che l’art. 8 del Regolamento comunale che riprende il disposto dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 del D. Lgs. 662/1996, il quale dispone che con la deliberazione che determina l’aliquota il Comune ha la facoltà di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o in alternativa, aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale per particolari situazioni di disagio economico e sociale, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

 

Vista la Legge 449/97, di accompagnamento alla Finanziaria per il 1998, che all’art. 1, comma 5 ha dato la possibilità ai comuni di fissare aliquote ICI inferiori al 4 per mille, per tre anni dalla data di inizio lavori,  a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati a:

-      Recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

-      Recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati in centri storici;

-      Realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

-      Utilizzo di sottotetti.

 

Considerato che l’adozione di un’aliquota ridotta per gli interventi appena citati, favorirebbe ulteriormente il recupero di unita immobiliari fatiscenti e pericolanti, dando così maggiore lustro architettonico al Comune;

 

Considerato che sulla base della bozza di bilancio attualmente in fase di predisposizione per il triennio 2007-2009 è emersa la possibilità di confermare  la detrazione ordinaria per abitazione principale fissata in €  150,00  senza pregiudicare gli equilibri generali di bilancio se, contestualmente, vengono adeguate le misure delle aliquote dell’imposta .

 

Ritenuto opportuno confermare anche per  il 2007, l’aumento della  detrazione per abitazione principale  a €  258,00 per i soggetti ICI aventi i seguenti requisiti:

-                          contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all’anno 2006, non superiore a € 12.000,00  aumentato di € 3.000,00 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; Per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF, relativo all’intero nucleo familiare dimorante di fatto nell’abitazione oggetto della detrazione. La maggior detrazione verrà concessa a chi presenterà richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati  entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF.

 

Fermo restando il fatto che per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale e distintamente iscritta in catasto, prese in considerazioni pure le pertinenze come stabilito dall’art. 8 del vigente Regolamento Comunale in materia I.C.I., non può comunque venire applicata una detrazione complessiva superiore a € 150,00 salvo il caso di maggiore detrazione per limiti di reddito;

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità

 

Confermato che con l’aumento della detrazione da euro 150,00 a euro 258,00, come prima riportato, viene rispettato l’equilibrio di bilancio così come previsto dall’art. 8, 5° comma, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta;

 

 

PROPONE

 

1.        Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed approvato.        

2.        Di approvare  le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:  
- Aliquota ordinaria: 5  per mille (cinque per mille);        

 

- Aliquota ridotta: 3,5 per mille (tre virgola cinque per mille) a favore di:

 

a) proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall’inizio lavori.


- Aliquota ridotta: 4,5 per mille (quattro virgola cinque per mille) a favore di:          

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità adibita ad abitazione principale;

b) abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;             

c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;          

d) pertinenze delle abitazioni di cui ai punti a), b) e c), classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e secondo le modalità previste nell’art. 8 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;     

3.        Di fissare in € 150,00 la detrazione per l’abitazione principale da applicarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell’articolo 8 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.     

4.        Di stabilire che la detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze specificate nell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, viene aumentata a   € 258,00 (duecentocinquantotto) per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all’anno 2006, non superiore a € 12.000,00 aumentato di € 3.000,00 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; Per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF, relativo all’intero nucleo familiare dimorante di fatto nell’abitazione oggetto della detrazione.  La maggior detrazione verrà concessa a chi presenterà richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall’art. 2 entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF;

 

5.        Di confermare l’applicazione delle detrazione per l’abitazione principale di € 150,00 anche alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado esclusivamente a norma di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

6.        Di stabilire l’applicazione della detrazione per abitazione principale  anche alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili, a titolo di proprietà, di usufrutto o uso, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o presso familiari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

7.        Di dare atto che con l’aumento delle detrazione per particolari situazioni di disagio economico-sociale viene rispettato l’equilibrio di bilancio così come previsto dall’articolo 8, 8° comma, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.                      

8.        Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 Roma EUR – per la pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, 2° comma, del decreto legislativo n. 446/1997.

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma  dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraesposta.

 

Pradamano,  15 novembre 2006

 

                                                               LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                              Mariacristina Virgilio