VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 05/11/2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione dell’aliquota e della detrazione ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2006”, allegata;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;

VISTO l’art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Unanime nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno

 

DELIBERA

 

·           Di approvare la proposta di deliberazione avente a d oggetto: “Adozione dell’aliquota e delle detrazioni ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2006”, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

 

Data l’urgenza, unanime nel voto reso in distinta votazione astenuti e contrari nessuno

 

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della  L.R. 17/2004.

 


Allegato alla delibera di Giunta comunale 142 del 05/11/2005

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

OGGETTO: Adozione dell’aliquota e delle detrazioni ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2006

 

Richiamato l’art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 504/1992 che stabilisce come l’Amministrazione Comunale adotti le deliberazioni che fissano la misura dell’aliquota I.C.I. per l’anno solare successivo entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Preso atto che l’art. 42 lettera f) del Testo Unico degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 267/2000 stabilisce che fra le competenze del Consiglio Comunale non rientra la determinazione delle aliquote dei tributi;

 

Considerato quanto stabilito dall’art. 48 del Testo Unico degli Enti locali, in merito alle competenze della giunta;

 

Considerato che  il termine per l’adozione della deliberazione di cui sopra è fissato al 31 dicembre 2005, fatte salvo eventuali proroghe;

 

Esaminati i dati forniti dall’ufficio tributi sulla base dei quali emerge il consolidamento  della base imponibile ICI accertata nel  corso degli ultimi anni;

 

Vista la bozza del bilancio di previsione predisposta dall’Ufficio Ragioneria dalla quale si evince la possibilità di mantenere l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006 al 4,5 per mille in quanto si prevede la conferma degli attuali livelli di trasferimenti regionali e provinciali e delle altre entrate correnti.

 

Considerato che nel contempo la previsione di spesa corrente così come prevista nella Relazione Previsionale e Programmatica e nella bozza di Bilancio 2006 in via di predisposizione da parte dalla Giunta Comunale sulla base dei programmi di intervento che la stessa intende perseguire nel corso dell’anno 2006, non consente di adottare l’aliquota del 4 per mille in maniera generalizzata ma piuttosto di operare con interventi parziali quali, ad esempio, la conferma dell’attuale misura della detrazione per abitazione principale.

 

Vista la Legge 449/97, di accompagnamento alla Finanziaria per il 1998, che all’art. 1, comma 5 ha dato la possibilità ai comuni di fissare aliquote ICI inferiori al 4 per mille, per tre anni dalla data di inizio lavori,  a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati a:

-     Recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

-     Recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati in centri storici;

-     Realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

-     Utilizzo di sottotetti.

 

Considerato che l’adozione di un’aliquota ridotta per gli interventi appena citati, favorirebbe il recupero di unita immobiliari fatiscenti e pericolanti, dando così maggiore lustro architettonico al Comune;

 

Considerato che sulla base della bozza di bilancio attualmente in fase di predisposizione per il triennio 2006-2008 è emersa la possibilità di confermare  la detrazione ordinaria per abitazione principale fissata per il 2005 in  150,00  senza pregiudicare gli equilibri generali di bilancio;

 

Ritenuto opportuno confermare anche per  il 2006, l’aumento della  detrazione per abitazione principale  a €  258,00 aggiornando però i limiti di reddito di riferimento e adeguando quindi i requisiti per l’accesso alla maggiore detrazione come segue:

-                         contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all’anno 2005, non superiore a € 12.000,00  aumentato di € 3.000,00 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; Per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF, relativo all’intero nucleo familiare dimorante di fatto nell’abitazione oggetto della detrazione. La maggior detrazione verrà concessa a chi presenterà richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati  entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF.

 

Fermo restando il fatto che per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale e distintamente iscritta in catasto, prese in considerazioni pure le pertinenze come stabilito dall’art. 8 del vigente Regolamento Comunale in materia I.C.I., non può comunque venire applicata una detrazione complessiva superiore a € 150,00 salvo il caso di maggiore detrazione per limiti di reddito;

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità

 

PROPONE

 

1.      Di dare atto di quanto esposto in premessa che si  intende qui integralmente riportato ed approvato.

 

2.      Di stabilire per l’anno 2006 le seguenti aliquote a valere ai fini dell’applicazione I.C.I.:

-     4,5 per mille (quattrovirgolacinque per mille)  per gli altri beni immobili soggetti ad I.C.I.

-     3,5 per mille (tre virgola cinque per mille) a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall’inizio lavori.

 

3.      Di confermare in € 150,00 (centocinquanta)  la detrazione per abitazione principale da applicarsi ai sensi dell’art.8 commi 2 e 3 del d.lgs 504/1992 a decorrere dal 1.1.2006

 

4.      Di stabilire, a decorrere dal 2006, che la detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze specificate nell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, viene aumentata a   € 258,00 (duecentocinquantotto) per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all’anno 2005, non superiore a € 12.000,00 aumentato di € 3.000,00 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; Per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF, relativo all’intero nucleo familiare dimorante di fatto nell’abitazione oggetto della detrazione.  La maggior detrazione verrà concessa a chi presenterà richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall’art. 2 entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF;

 

5.      Di stabilire l’applicazione della detrazione  per abitazione principale   anche alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al 2° grado di parentela rispetto al proprietario, a norma di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

6.      Di stabilire l’applicazione della detrazione per abitazione principale  anche alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili, a titolo di proprietà, di usufrutto o uso, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o presso familiari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

7.      Di dare atto che l’applicazione della detrazione per abitazione principale di cui ai punti precedenti viene effettuata nel rispetto degli equilibri generali di bilancio.

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma  dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 N. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraesposta.

 

Pradamano,  4 novembre 2005

 

                                   LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                       Mariacristina Virgilio