estratto deliberazione consiliare n.2 del 18/02/2011
"Determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2011"
1) DI CONFERMARE per l’anno 2011, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;
2) di CONFERMARE ad € 130,00 la detrazione per le unità immobiliari:
· adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, che non godono dell’esclusione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008,
· assimilate all’abitazione principale dall’art. 6 del vigente regolamento comunale I.C.I.;
3) DI PRENDERE ATTO, come precisato in premessa, che il minor gettito del versamento diretto dell'I.C.I. che ne deriverà, per l'anno 2011:
· parzialmente mediante trasferimento statale e parzialmente con fondi propri di bilancio;
· in seguito alla determinazione della detrazione per abitazione principale pari ad € 130,00 spettanti, oltre che alle abitazioni di cat. A1-A8-A09 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, anche alle unità immobiliari ad uso abitazione assimilate dal vigente regolamento comunale in materia, verrà coperto con fondi propri di bilancio;
4) DI DARE ATTO, a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento comunale I.C.I., che dall’anno di imposta 2010:
I) a norma dell’art. 6, sono assimilate all’abitazione principale che godono della detrazione le seguenti fattispecie di unità immobiliari:
a) le abitazioni principali possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate o utilizzate da terzi;
b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, o concesse in uso a terzi successivamente al cambio di residenza;
c) le unità immobiliari non classate in categoria A1, A8 e A9, concesse dal possessore ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) e collaterale fino al 2° grado (fratelli/sorelle), che la occupano quale abitazione principale con obbligo di residenza;
previa acquisizione di apposita autocertificazione redatta nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta da entrambe le parti, in cui si attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione;
II) a norma dell’art. 7, sul territorio comunale di Pavia di Udine, per pertinenza dell’abitazione principale si intende il garage (C/6) o box (C/7) o posto auto (C/7), la soffitta (C/2), la cantina (C/2), il deposito (C/2), purchè ubicati nella stessa località del Comune e a esclusivo servizio pertinenziale dell’abitazione;
III) a norma dell’art. 10, in caso di decesso del soggetto passivo di imposta, i termini di pagamento in autotassazione da parte degli eredi, sono differiti di 6 mesi; resta invece invariata la scadenza della quota di imposta relativa al periodo di possesso del de cuius;
IV) a norma dell’art. 13, il termine di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione I.C.I. è fissato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello dell’imposta;
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