COMUNE DI PAGNACCO

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N° 7 DEL 20.02.2007

 

Determinazione aliquote I.C.I. 2007

 

Omissis…..

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis…..

 

D E L I B E R A

 

1) Di determinare, per i motivi indicati in premessa, le aliquote I.C.I. per l'anno 2007 in base ai seguenti valori percentuali:

 

a) aliquota del 7,00 per mille:

 

a1)       per le aree fabbricabili;

 

a2)       per le unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione e relative pertinenze che risultino sfitte;

 

b) aliquota ordinaria del 6,00 per mille:

 

b1)    per le unità immobiliari date in locazione con regolare contratto registrato.

          Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota ordinaria, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune, – entro il 30 settembre successivo al verificarsi dell’evento – copia del contratto registrato ovvero produrre all'Ufficio Tributi del Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che l’immobile è stato dato in locazione, indicando gli estremi del contratto registrato, la sua durata ed il nominativo del locatario.

In caso di tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’aliquota di cui sopra verrà fatta decorrere dalla data di effettiva presentazione della stessa, come indicato all’art. 20 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I..

La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota di cui sopra per diversa destinazione dell’immobile decorre da quando si è verificato l’evento e dovrà essere comunicata al Comune entro il 30 settembre successivo.

 

b2)    per le unità immobiliari adibite ad attività produttive, commerciali e professionali;

 

b3)    per gli altri fabbricati;

 

b4)    gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.

 

 

c) aliquota del 4,80 per mille:

 

c1)     per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento;

 

c2)     per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado;  il presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti, oppure non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Tali circostanze comporteranno la decadenza dell’applicazione dell’aliquota agevolata per l’intero anno di riferimento. Le unità immobiliari di cui al presente punto restano escluse dall’applicazione della detrazione d’imposta.

Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune, – entro il 30 settembre successivo al verificarsi dell’evento – copia del contratto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre al Comune  dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile è stato concesso in comodato.

In caso di tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui sopra, l’aliquota agevolata verrà fatta decorrere dalla data di effettiva presentazione della stessa, come indicato all’art. 20 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I..

La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata di cui al presente punto c2) per diversa destinazione dell’immobile decorre da quando si è verificato l’evento e dovrà essere comunicata al Comune entro il 30 settembre successivo.

 

c3)     alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

c4)     per l'unità immobiliare destinata catastalmente ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

c5)     l'unita' immobiliare destinata catastalmente ad abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

 

2) di confermare, anche per l’anno 2007, la detrazione ordinaria di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui ai punti b4), c1), c3) ,c4) e c5).

 

3) di approvare, inoltre, la maggiore detrazione d’imposta pari a €. 200,00 a beneficio dell’abitazione principale, in sostituzione della detrazione di cui al precedente punto 2), da applicare ai soggetti indicati all’art. 18 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI.

 

4) di dare atto che per norma regolamentare, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7.

 

5) di dare atto che la misura delle aliquote di cui ai precedenti punti a), b) e c), dovrà essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

 

Omissis……