ICI 2008

Estratto della Delibera del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2008, n. 16

 

ALIQUOTE

1

4,00 per mille

·       Abitazione principale di proprietà del soggetto passivo ivi residente;

·       Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

·       Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662);

·       Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado).

2

5,10 per mille

·       Aliquota ordinaria;

·       Terreni agricoli;

·       Abitazioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto 1).

3

6,10 per mille

Altri immobili (esempio: Aree edificabili, negozi, capannoni, ecc.)

Non paga ICI il proprietario di alloggi messi a disposizione del Comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza.

Le pertinenze sono considerate parte integrante dell’abitazione, ancorché distintamente iscritte in catasto purché appartenenti alle classi C/2 – C/6 – C/7.

 

DETRAZIONI

Ai sensi dell’Art 2 bis della Legge 24.12.2007, n. 244 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/1992. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 euro viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L’ulteriore detrazione si applica a tutte abitazioni principali ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.

1

Abitazione principale

Abitazione concessa in uso gratuito

€ 104,00

2

La detrazione viene elevata a € 227,00 per i contribuenti il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell’abitazione principale, non superiore ai seguenti importi:

 

§                     1 PERSONA                                            - €             9.975,94

§                     2 PERSONE                                             - €           13.966,32

§                     3 PERSONE                                             - €           16.951,04

§                     4 PERSONE                                             - €           19.951,36

§                     5 PERSONE                                             - €           21.946,55

§                     6 PERSONE                                             - €           23.941,74

§                     7 PERSONE E OLTRE                            - €           25.936,93

 

Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento spettante agli invalidi e/o ai portatori di handicap.

 

INDICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

 

ALIQUOTE

 

1.        Per poter usufruire dell’agevolazione sull’aliquota di cui al punto 1 (Abitazioni di proprietà concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari - parenti fino al terzo grado -) è necessario presentare dichiarazione ICI.

 

DETRAZIONI

 

1.        E’ possibile applicare una sola detrazione per contribuente.

Fa eccezione il caso in cui il contribuente ha concesso un’abitazione in uso gratuito ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado). In tal caso il soggetto passivo applica la detrazione per entrambe le abitazioni.

 

2.        Nel calcolo del reddito per la maggiore detrazione non si tiene conto del reddito prodotto dall’abitazione principale e relative pertinenze.

 

3.        Per poter usufruire della maggiore detrazione è necessario presentare domanda in carta semplice al Comune di Pasian di Prato, corredata di autocertificazione o documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine per il pagamento dell’acconto dell’imposta, per i contribuenti già in possesso dei requisiti all’1.1.2008, mentre per i nuovi contribuenti (in quanto nuovi possessori di abitazione principale) in qualsiasi momento e comunque entro il 31 dicembre.

 

N.B. Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni richieste.

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme contenute nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.