Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 10.03.2011
omissis
DELIBERA
1) di determinare per l'anno 2011 le seguenti aliquote per il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
· 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
· 7 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e per quelli dichiarati con valore contabile;
· 7 per mille per le aree edificabili;
· 5,5 per mille per tutte le categorie catastali di fabbricati non appartenenti al gruppo catastale D;
2) di stabilire in Euro 103.30 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
omissis
COMUNE DI PALUZZA (UDINE)
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - ANNO 2011
INFORMAZIONI PARTICOLARI
¨ ALIQUOTE:
5,5‰ aliquota ordinaria; 4,5‰ aliquota ridotta per abitazione principale e sue pertinenze; 7‰ per fabbricati appartenenti alla categoria catastale D e per quelli dichiarati con valore contabile, nonché per terreni ricadenti in zona edificabile.
¨ ESENZIONE: Immobili elencati all’art. 7 del D.Lgs. 504/92. Fabbricati adibiti ad abitazione principale di seguito indicati, con esclusione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9):
a) abitazione posseduta dal soggetto passivo dimorante;
b) la casa coniugale non assegnata al soggetto passivo purché non proprietario o titolare di altro diritto reale su altro alloggio disponibile ubicato nel Comune;
c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;
d) abitazione concessa in uso gratuito agli ascendenti e discendenti in linea retta di 1° grado nonché ai parenti in linea retta e collaterale di 2° grado, purché questi ultimi siano invalidi e non proprietari di altra idonea abitazione, oppure, siano titolari di pensione di importo pari al trattamento minimo pensionistico INPS, che non siano proprietari di altra idonea abitazione e che il proprio nucleo familiare non possieda altro reddito:
e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Parti integranti dell’abitazione principale sono le sue pertinenze (unità immobiliari iscritte in catasto con le categorie C/2, C/6 e C/7) adiacenti o contigue all’abitazione purché insistenti sullo stesso mappale o mappale ad essa adiacente destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
¨ DETRAZIONE: € 103,30 per gli immobili di seguito indicati:
a) Fabbricati adibiti ad abitazione principale (descritti alla voce ESENZIONE) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
¨ RIDUZIONE: del 50% per i fabbricati fatiscenti dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
¨ TERRENI AGRICOLI: esenti.
¨ TERRENI EDIFICABILI: Verificare se i terreni di proprietà ricadono in zona edificabile. L’imposta va calcolata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2011 (vedere valori deliberati dal Comune).
¨ FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI: vedere art. 11 del regolamento comunale.
¨ VERSAMENTI: arrotondati all’euro e per importi pari o superiori a € 10,00 devono essere effettuati con bollettino di c/c postale n° 88628078 intestato a: Equitalia F.V.G. S.p.A – Paluzza-UD-ICI o direttamente presso gli sportelli di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A., oppure presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, o tramite Mod. F24.
Il contribuente che effettua versamenti anche per conto di altri contitolari è invitato a comunicare al Comune per chi e per quali immobile versa.
¨ VARIAZIONI: il contribuente dovrà inoltrare al Comune la dichiarazione di variazione su modello ministeriale entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2011 solo nel caso in cui le variazioni non siano rilevabili dai dati catastali.
IMPORTANTE: L’istanza di accatastamento o variazione dei fabbricati deve essere presentata all’Agenzia del Territorio di Udine entro 30 giorni decorrenti: per le nuove costruzioni, dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati; per le variazioni, dal momento in cui esse si sono verificate.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia - ufficio di Paluzza - Tel. 0433.775963.