PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE   DI   NIMIS

SERVIZIO TRIBUTI

 

INFORMATIVA I.C.I. ANNO 2009

 

 

SI AVVERTE

 

che, relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni per l’anno 2009 sono in vigore le seguenti :

 

MODALITA’DI RISCOSSIONE

 

Il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate, utilizzando gli appositi bollettini, versando sul C/C postale n.

14762496; intestato al Comune di Nimis – Servizio Riscossione ICI;

Acconto entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (2008);

Saldo entro  16 di dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta   per l’anno 2009 in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2009, calcolandola sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2009. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell’apposito bollettino.

Il versamento può essere omesso se l’imposta complessiva non è superiore a 12,00 Euro.

E’ nella facoltà del contribuente  l’utilizzo del mod. F24.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO I.C.I.

La Legge (art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472) consente al Contribuente di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell' ICI mediante il  “RAVVEDIMENTO-OPEROSO”.

Questo istituto comporta riduzioni automatiche alle misure delle sanzioni applicabili modificate con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008. 

L'art.16 di detto decreto stabilisce che se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione del 2,5 % dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3 % annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo. Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 3 % dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 3 % annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.

Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Si precisa che i termini per avvalersi del ravvedimento operoso ICI legati al termine per la presentazione della Dichiarazione ICI - a sua volta legato ordinariamente al termine per effettuare la "Dichiarazione dei Redditi" - subiscono una diversificazione in relazione al soggetto ed alle modalità di presentazione di quest'ultima.

 

L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento”.

 

ALIQUOTE

-  Sono soggetti all'imposta il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del di- ritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;

      -   L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando    al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

 

 

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquota applicata

(°/oo)

 

1

UNI IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE - A/8 ABITAZIONE IN VILLE E A/9 CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI . . . . . . . . . . .

 

5 PER MILLE

2

-   AREE EDIFICABILI

5 PER MILLE

3

-   PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

6 PER MILLE

4

-  TERRENI AGRICOLI

ESENTI

 

Per il corrente anno, le riduzioni o le detrazioni d’imposta sono state determinate, in relazione al combinato disposto dell’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni e dellart. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008, nelle misure di cui al prospetto che segue:

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione d’imposta applicata

(°/oo)

 

1

- UNI IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1- A/8 - A/9

 

  130,00

2

- UNI IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO,              DELLE FRAZIONI DISAGIATE:  TAMAR-CHIALMINIS-VIGANT-MONTEPRATO-PECOLLE-NONGRUELLA

 

 155,00

 

 

 

 L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dellanno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ICI

A partire dallanno 2008 è soppresso l’obbligo della dichiarazione ICI, OVVERO deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale:

I casi in cui si deve presentare la dichiarazione I.C.I. sono dettagliatamente indicati nelle istruzioni ministeriali del modello di dichiarazione approvato con Decreto ministeriale del 12 maggio 2009.

La dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata a questo ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

 

ESENZIONE I.C.I.

L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l'esenzione ICI prima casa. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Con la risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008  e 1/DF del 4 marzo 2009 il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l’esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica.

L’applicazione dell’esenzione opera nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge:

a)     l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

b)    l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazionedell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

 

L’esenzione si applica anche:

c)     a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.

 

d)    Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

      principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per

      le case popolari.

 

Dalla residenza comunale, lì 08/06/2009

                        

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                 (G.DURANTI)