LA GIUNTA COMUNALE
VISTI l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'articolo 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92 che prevede la deliberazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili entro il 31.10 di ogni anno, con decorrenza dal 01.01.1993;
VISTO l'art. 151 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2004 che, nelle more delle determinazioni che sarebbero state successivamente assunte dal Consiglio comunale, stabiliva per l’esercizio finanziario 2004 le seguenti aliquote:
- aliquota ordinaria e prima casa: 5/1000
- aliquota per le seconde case: 6/1000
dando atto che la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sarebbe stata pari a Euro 103,29;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale ICI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 30.10.1998 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2003 e n. 6 del 30.01.2004;
DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2004 si è anche provveduto, confermando quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2004;
- a stabilire una detrazione di € 206,58 per le fattispecie di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 3 bis del Regolamento ICI (nucleo familiare con almeno un portatore di handicap);
- a stabilire l’aliquota del 5 per mille per abitazioni principali, altri fabbricati (escluse le seconde case e relative pertinenze) ed aree fabbricabili;
- a stabilire l’aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze, date in locazione ed adibite ad abitazione principale con contratto registrato;
- a stabilire l’aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate e relative pertinenze;
- a stabilire, per l’anno 2004, il reddito da prendere in considerazione per potere beneficiare della detrazione di € 206,58 per le fattispecie di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 3 bis del Regolamento ICI;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, così come risultano in calce al deliberato;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
Unanime per voti resi nella forma di legge
DELIBERA
1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2005 nella misura sottoesposta:
- 5 per mille per abitazioni principali, altri fabbricati (escluse le seconde case e relative pertinenze) ed aree fabbricabili;
- 5,5 per mille per le abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze, date in locazione ed adibite ad abitazione principale con contratto registrato;
- 6 per mille per le seconde case non locate e relative pertinenze;
2. di confermare le seguenti detrazioni di imposta:
- € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- € 206,58 per le fattispecie di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 3 bis del Regolamento ICI;
3. di confermare, per il 2005, i limiti di reddito da prendere in considerazione per poter beneficiare della maggiore detrazione di cui sopra:
DA |
A |
|
€ 0,00 |
€ 7.580,00 |
Per nucleo di 1 componente |
€ 7.580,01 |
€ 12.634,00 |
Per nucleo di 2 componenti |
€ 12.634,01 |
€ 16.803,00 |
Per nucleo di 3 componenti |
€ 16.803,01 |
€ 20.593,00 |
Per nucleo di 4 componenti |
€ 20.593,01 |
€ 24.005,00 |
Per nucleo di 5 componenti |
€ 24.005,01 |
€ 27.289,00 |
Per nucleo di 6 componenti |
€ 27.289,01 |
€ 30.321,00 |
Per nucleo di 7 componenti ed oltre |
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..