LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTI l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'articolo 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92 che prevede la deliberazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili entro il 31.10 di ogni anno, con decorrenza dal 01.01.1993;

 

VISTO l'art. 151 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2004 che, nelle more delle determinazioni che sarebbero state successivamente assunte dal Consiglio comunale, stabiliva per l’esercizio finanziario 2004 le seguenti aliquote:

- aliquota ordinaria e prima casa:           5/1000

- aliquota per le seconde case:               6/1000

dando atto che la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sarebbe stata pari a Euro 103,29;

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale ICI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 30.10.1998 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2003 e n. 6 del 30.01.2004;

 

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2004 si è anche provveduto, confermando quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2004;

- a stabilire una detrazione di € 206,58 per le fattispecie di cui  al comma 1, lettera b) dell’art. 3 bis del Regolamento ICI (nucleo familiare con almeno un portatore di handicap);

- a stabilire l’aliquota del 5 per mille per abitazioni principali, altri fabbricati (escluse le seconde case e relative pertinenze) ed aree fabbricabili;

- a stabilire l’aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze, date in locazione ed adibite ad abitazione principale con contratto registrato;

- a stabilire l’aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate e relative pertinenze;

- a stabilire, per l’anno 2004, il reddito da prendere in considerazione per potere beneficiare della detrazione di € 206,58 per le fattispecie di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 3 bis del Regolamento ICI;

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, così come risultano in calce al deliberato;

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

 

Unanime per voti resi nella forma di legge

 

DELIBERA

 

1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2005 nella misura sottoesposta:

 

- 5 per mille per abitazioni principali, altri fabbricati (escluse le seconde case e relative pertinenze) ed aree fabbricabili;

- 5,5 per mille per le abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze, date in locazione ed adibite ad abitazione principale con contratto registrato;

- 6 per mille per le seconde case non locate e relative pertinenze;

 

2. di confermare le seguenti detrazioni di imposta:

 

- € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- € 206,58 per le fattispecie di cui  al comma 1, lettera b) dell’art. 3 bis del Regolamento ICI;

3. di confermare, per il 2005, i limiti di reddito da prendere in considerazione per poter beneficiare della maggiore detrazione di cui sopra:

 

DA

A

 

€ 0,00

€ 7.580,00

Per nucleo di 1 componente

€ 7.580,01

€ 12.634,00

Per nucleo di 2 componenti

€ 12.634,01

€ 16.803,00

Per nucleo di 3 componenti

€ 16.803,01

€ 20.593,00

Per nucleo di 4 componenti

€ 20.593,01

€ 24.005,00

Per nucleo di 5 componenti

€ 24.005,01

€ 27.289,00

Per nucleo di 6 componenti

€ 27.289,01

€ 30.321,00

Per nucleo di 7 componenti ed oltre

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..